⚖️ Strutture residenziali e misure penali di comunità: osservazioni a margine del D.M. 24 luglio 2025, n. 128 ✅ Con il decreto ministeriale 24 luglio 2025, n. 128 (pubblicato in G.U. 15 settembre 2025, n. 214) il Ministero della giustizia ha adottato il regolamento sulle strutture residenziali per l’accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti, in attuazione dell’art. 8 del d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2024, n. 112. ✅ Il provvedimento si colloca nel solco della l. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) e del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230), nonché delle politiche di valorizzazione delle misure alternative alla detenzione imposte, anche a livello sovranazionale, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in tema di sovraffollamento carcerario (sentenza Torreggiani e altri c. Italia, 8 gennaio 2013).
✅ In particolare il DM 128/2025 disciplina:
- la formazione e l’aggiornamento dell’elenco nazionale delle strutture residenziali (artt. 3-5),
- i requisiti delle strutture e degli enti gestori (artt. 6-9),
- le modalità di vigilanza da parte del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (art. 10),
- i presupposti soggettivi e reddituali per l’ammissione dei detenuti con oneri a carico dell’Amministrazione (artt. 11-12),
- i meccanismi di controllo e recupero della spesa (artt. 13-14).
✅ La finalità è quella di favorire l’accesso a percorsi di rieducazione e reinserimento socio-lavorativo, in linea con l’art. 27, comma 3, Cost., secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato.
✅ Con riferimento ai delle strutture e al ruolo del Terzo settore l’art. 6 richiama i requisiti strutturali previsti dal d.m. 308/2001 in tema di servizi residenziali e semiresidenziali, mentre l’art. 7 individua i servizi essenziali: accoglienza abitativa, assistenza alla persona e programmi di reinserimento socio-lavorativo.
✅ Di particolare rilievo è l’art. 8, che apre alla partecipazione degli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117), a conferma di una tendenza già presente nella giurisprudenza costituzionale, che ha valorizzato la sussidiarietà orizzontale (art. 118, comma 4, Cost.) nel campo delle politiche sociali (Corte cost., sent. n. 75/2012).
✅ Per quanto concerne l’ammissibilità dei detenuti e i limiti di spesa l’art. 11 individua quali requisiti per l’ammissione con oneri a carico dell’Amministrazione l’assenza di domicilio idoneo, il reddito entro i limiti per il patrocinio a spese dello Stato (art. 76 d.P.R. 115/2002) e l’assenza di provvedimenti di espulsione.
✅ Il sostegno è limitato ad un massimo di otto mesi, finalizzati all’inserimento lavorativo e al reperimento di un domicilio, al fine di dare risposta all’esigenza di contenere la spesa pubblica (7 milioni annui), ponendo, al contempo una serie di interrogativi in ordine all’effettività del reinserimento per i soggetti più fragili.
✅ La Corte costituzionale ha più volte ribadito, infatti, che le misure alternative devono garantire una reale chance di reintegrazione sociale (Corte cost., sent. n. 149/2018, in tema di affidamento in prova) e in quest’ottica, un limite temporale così rigido potrebbe tradursi solo in un mero adempimento formale, in contrasto con la funzione rieducativa della pena. ✅ In merito al dovere di vigilanza, è affidata agli UEPE e ai Nuclei di polizia penitenziaria (art. 10). L’articolazione dei controlli appare coerente con la necessità di evitare fenomeni di “privatizzazione incontrollata” della pena, tema già discusso in dottrina a proposito delle comunità terapeutiche convenzionate per tossicodipendenti. Il rischio di delegare al privato funzioni tipicamente pubbliche è stato più volte sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa, che ha ribadito la necessità di mantenere in capo all’Amministrazione la responsabilità ultima del trattamento (Cons. Stato, sez. IV, 15 giugno 2021, n. 4692). ✅ La previsione di strutture residenziali per detenuti senza domicilio richiama esperienze già consolidate in altri ordinamenti europei. In Francia, ad esempio, le maisons d’arrêt ouvertes svolgono funzioni analoghe, mentre in Germania il sistema degli Übergangseinrichtungen accompagna il detenuto nella fase di passaggio alla libertà. L’Italia, con il DM 128/2025, sembra recepire tali modelli, pur con un impianto fortemente condizionato da esigenze di controllo della spesa. ✅In conclusione il DM 128/2025 costituisce senza dubbio un passo avanti nella costruzione di una giustizia di comunità, in cui il carcere non è più l’unica risposta alla devianza, e la scelta di valorizzare le strutture residenziali e il Terzo settore si allinea la giurisprudenza costituzionale e sovranazionale, che insiste sulla necessità di alternative effettive alla detenzione. Restano, tuttavia, alcune criticità:
- la limitata durata della copertura pubblica, che rischia di vanificare i percorsi più complessi;
- le diseguaglianze territoriali nella disponibilità di strutture accreditate;
- la burocratizzazione della procedura di accesso, che potrebbe rallentare l’effettiva applicazione.
- In definitiva, il decreto si presenta come un laboratorio normativo: molto dipenderà dall’attuazione pratica, dal monitoraggio dei
- risultati e dalla capacità del sistema di coniugare esigenze di bilancio con la finalità rieducativa della pena.
👉👉👉 Decreto Ministeriale 24 luglio 2025, n. 128
A cura dell’avv. Mariangela Di Biase