⚖️ Corte Suprema di Cassazione – Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 31909 del 25 settembre 2025
La circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso è configurabile non solo quando l’azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all’esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell’immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell’accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell’agente, come nel caso in cui nelle espressioni denigratorie sia contenuta la parola “negro”
(cfr. ex multis:
Sez. 5, n. 13530 del 08/02/2017 in cui si era usata l’espressione “nera puttana”;
Sez. 5, n. 38591 del 23/09/2008 in cui si erano profferite le parole: “negro perditempo…”;
Sez. 5, n. 38597 del 09/07/2009 in cui si era detto “cinghiale bastardo, sporco arabo”;
Sez. 5, n. 49694 del 29/10/2009, per l’espressione “‘adesso gli dai una gomma negra come lei”;
Sez. 5, n. 22570 del 28/01/2010 per le parole “sporco negro”;
Sez. 5, n. 43488 del 13/07/2015, per le espressioni “marocchino di merda” o “immigrati di merda”;
Sez. 5, n. 30525 del 02/04/2013;
Sez F. n. 38877 del 20.8.2015).