⚖️ Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Penale – Sentenza n. 32266 del 30 settembre 2025
Ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti di cui all’art. 572 cod. pen., integra il requisito della convivenza soltanto la coabitazione tra individui legati da una relazione qualificata da comunanza materiale e spirituale di vita e da aspettative di reciproca solidarietà, non già la contingente condivisione di spazi abitativi, priva di connotati affettivi e solidali, dovuta a mera amicizia (Sez. 6, n. 10621 del 20/02/2024).
La convivenza, quale radicata e stabile relazione affettiva interpersonale tra le parti, con la condivisione della abitazione, va perciò distinta dalla coabitazione, sicché non viene meno per effetto di temporanee e circoscritte sospensioni di quest’ultima nei momenti di maggiore criticità, che non comportino la definitiva cessazione del vincolo relazionale (Sez. 6, n. 17857 del 18/03/2025).
Il concetto di “convivenza”, in ossequio al divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici, va dunque inteso nell’accezione più ristretta, presupponente una radicata e stabile relazione affettiva caratterizzata da una duratura consuetudine di vita comune nello stesso luogo (Sez. 6, n. 38336 del 28/09/2022).