⚖️ Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 26392 del 30 settembre 2025
Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno.
Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto (Cass. Sez. Un. 18287/2018).
Ciò tuttavia non significa che ai fini del riconoscimento dell’assegno debba essere necessariamente accertata la sua funzione perequativo compensativa, essendo sufficiente, in quanto espressione del principio costituzionale di solidarietà, la funzione assistenziale.
Sicchè l’assegno di divorzio, che ove riconosciuto con funzione perequativa-compensativa presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti sia l’effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, in assenza di detto presupposto può essere giustificato anche solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (Cass. 26520/2024).