⚖️ TAR Puglia – Bari – Sezione I – Sentenza n. 912 del 3 luglio 2025
La 1^ sezione del TAR Toscana, ha ribadito che il responsabile dell’ufficio comunale è competente a ordinare la rimozione dei rifiuti depositati al suolo, quando si tratta di esercitare gli ordinari poteri di controllo del territorio la cui titolarità resta in capo agli organi di gestione dell’Ente, secondo il modello di riparto delle competenze delineato dal d.gs n. 267 del 2000.
Al contrario egli è incompetente ad adottare la medesima ordinanza quando questa sia espressione dei poteri di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006, trattandosi di adempimenti che competono al Sindaco, in quanto eccedono l’ordinario controllo e vigilanza del territorio, in quanto strettamente espressione di un rimedio sanzionatorio per la violazione del divieto dell’abbandono dei rifiuti, come tale rientrante nell’ambito di operatività della norma speciale e derogatoria al regime ordinario delle competenze dell’art. 192 del d.lgs n. 152 del 2006.