
👷🏼♀️ Il diritto di revoca del licenziamento disciplinare
⚖️ Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 26954 del 7 ottobre 2025
Il diritto di revoca disciplinato dall’art. 5 del d.lgs. n. 23 del 2015 che riproduce l’art. 18, comma 10, della legge n. 300 del 1970) ha natura di diritto potestativo:
il legislatore riconosce al datore di lavoro il potere di modificare la sfera giuridica del lavoratore con un atto unilaterale, senza la necessità di un consenso da parte di quest’ultimo;
il ripensamento del recesso produce effetti immediati nella sfera giuridica del lavoratore, consentendo la disapplicazione dei regimi sanzionatori (rispettivamente delineati dai primi commi dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 e dagli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 23 del 2015) purché di questo diritto sia esercitato entro il breve lasso di termine perentorio ivi previsto (15 giorni dall’impugnazione del licenziamento).