🗳️ Le elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia
⚖️ Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Sentenza n. 27336 del 13 ottobre 2025
In tema di elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia, disciplinata dalla legge n. 18 del 24 gennaio 1979, i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e delle città metropolitane, ove muniti dei requisiti di eleggibilità previsti dall’art. 4 della legge n. 18/1979, possono essere eletti alla carica di membro del Parlamento europeo, anche se devono poi, ai sensi della specifica disposizione dettata dall’art. 6 Legge n. 18 del 1979, dichiarare, entro 30 giorni dalla proclamazione, se optano per tale carica o per la conservazione di quella ricoperta, dovendo altrimenti dall’ufficio elettorale nazionale essere dichiarati decaduti dalla prima.
Alla luce di un’interpretazione logica e sistematica, non può essere applicata, in forza del generico rinvio disposto dall’art. 51 della stessa legge, la disciplina dettata dall’art. 7 del d.P.R. 361/1957, che stabilisce che i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, come il Comune di Bari, non sono eleggibili alla carica di deputati della Repubblica Italiana, qualora non abbiano presentato le proprie dimissioni dalla carica di sindaco ed effettivamente cessato dall’esercitare le relative funzioni almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati i cui membri devono essere eletti o, nel caso in cui la Camera dei deputati sia sciolta più di 120 giorni prima della scadenza del quinquennio della sua durata, entro i 7 giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e che, comunque, qualora accettino la candidatura all’elezione alla carica di deputato, decadono dalla carica di sindaco.