
In tema di reati ambientali, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 318, comma 2, lett. a), d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, tutti i soggetti diversi dallo Stato, singoli o associati, comprese le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, possono esercitare l’azione civile in sede penale, ai sensi dell’art. 2043 c.c., per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ulteriori e concreti, conseguenti alla lesione di diritti particolari, diversi dall’interesse pubblico alla tutela dell’ambiente, pur se derivanti dalla stessa condotta lesiva (Sez. 1, n. 44528 del 25/09/2018).
In altri termini, il danno ambientale è di esclusiva pertinenza statale, mentre tutti gli altri soggetti (diversi dallo Stato), pubblici o privati, possono esercitare l’azione civile per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, ulteriori, conseguenti alla lesione di altri loro diritti particolari, diversi dall’interesse pubblico alla tutela dell’ambiente, pur se derivanti dalla stessa condotta lesiva (Sez. 3, n. 24677 del 09/07/2014).