
⚖️ Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 27965 del 21 ottobre 2025
L’investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la propria scelta speculativa e rischiosa nell’ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli siano stati segnalati, da ciò derivando che l’inottemperanza dell’intermediario agli obblighi informativi cui è tenuto fa insorgere anche la presunzione di sussistenza del nesso di causalità tra detto inadempimento e il pregiudizio lamentato dall’investitore, la cui prova contraria, a carico dell’intermediario medesimo, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio da parte dell’investitore, desunta anche da scelte rischiose pregresse.
Si deve quindi ribadire che anche l’investitore con una elevata propensione al rischio, invero, deve ricevere dall’intermediario tutte le informazioni necessarie e valutare il singolo investimento e, in particolare, i caratteri di rischiosità del medesimo, non potendosi intendere la propensione al rischio come mera ed acritica accettazione di qualsiasi livello di incertezza degli esiti dell’investimento, indipendentemente dal livello di informazione resa dall’intermediario.
Quest’ultimo, anzi, venendo meno ai propri doveri di informazione viene a determinare una condizione di disorientamento dell’investitore, impedendogli di svolgere quella valutazione razionale che distingue la propensione al rischio – che è accettazione del grado elevato di un’incertezza ed imprevedibilità di cui si è tuttavia pienamente e lucidamente consapevoli – dal mero azzardo acritico, non ponderato e quindi irrazionale.