
🎓 TAR Piemonte – Sezione III – Sentenza n. 1309 del 12 settembre 2025
Il Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte ha affermato che le procedure relative alla formazione, all’aggiornamento e ai punteggi delle graduatorie provinciali per le supplenze dei docenti e alle connesse graduatorie di istituto non sono procedure concorsuali, onde non può ritenersi la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, vertendosi in tema di atti che non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, ex art. 5, comma 2, del richiamato decreto legislativo, a fronte dei quali sussistono solo posizioni di diritto soggettivo, poiché la pretesa riguarda solo la conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e di gestione della graduatoria.