Onere della prova e servitù di passaggio: la Cassazione ribadisce i limiti sui cortili di pertinenza
Massima
In tema di servitù di passaggio, l’art. 1051, ultimo comma, c.c. esclude la costituzione coattiva sul cortile di pertinenza di un fabbricato, salvo che il richiedente dimostri l’assoluta impossibilità di accedere alla via pubblica attraverso altri fondi. L’onere di provare l’interclusione assoluta e la mancanza di alternative grava, dunque, sul soggetto che invoca la costituzione della servitù. Inoltre, lo spoglio del possesso di servitù interrompe l’usucapione solo se il ricorso per reintegrazione è stato accolto e il possesso effettivamente recuperato (art. 1167, comma 2, c.c.).
Il caso
La ricorrente chiedeva il riconoscimento di un diritto di passaggio pedonale e carrabile sul fondo della resistente, sostenendo di averlo acquisito per usucapione o, in subordine, domandando la costituzione coattiva per interclusione del proprio fondo. Il Tribunale rigettava le domande, e la Corte d’Appello confermava la decisione, rilevando che il passaggio richiesto avrebbe interessato un cortile di pertinenza del fabbricato della resistente.
Il ricorso in Cassazione
La ricorrente impugnava la sentenza lamentando, in primo luogo, la violazione dell’art. 1167 c.c., sostenendo che l’ordinanza di reintegrazione nel possesso del 1993 avesse impedito l’interruzione del termine utile per l’usucapione. Contestava inoltre la violazione dell’art. 1051 c.c., ritenendo che la Corte d’Appello avesse escluso automaticamente la servitù coattiva senza verificare la reale interclusione del fondo.
La decisione della Corte di Cassazione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, poiché la ricorrente non aveva dimostrato di aver effettivamente recuperato il possesso a seguito della reintegrazione. Ha ribadito che lo spoglio interrompe il possesso utile all’usucapione solo se il possessore vittorioso riacquista concretamente la disponibilità del bene. Ha inoltre chiarito che il giudicato possessorio non produce effetti nel giudizio petitorio, in quanto diversi per petitum e causa petendi.
I principi riaffermati
La Cassazione ha sottolineato due principi fondamentali in materia di servitù di passaggio:
- lo spoglio del possesso interrompe l’usucapione solo in caso di effettivo recupero del possesso;
- l’onere della prova dell’interclusione assoluta grava interamente sul richiedente la servitù coattiva.
La Corte ha valorizzato anche il principio di non contestazione, evidenziando che la ricorrente aveva implicitamente riconosciuto la natura di cortile pertinenziale dell’area oggetto della controversia.
FAQ
- Quando può essere costituita una servitù di passaggio su un cortile di pertinenza?
Solo in caso di interclusione assoluta del fondo, quando non esiste alcun altro accesso praticabile alla via pubblica. - Chi deve dimostrare l’interclusione del fondo per ottenere la servitù coattiva?
Il richiedente deve fornire la prova dell’impossibilità assoluta di accedere attraverso altri fondi. - Lo spoglio del possesso interrompe l’usucapione della servitù?
Sì, ma solo se il possessore vittorioso nell’azione di reintegrazione riacquista effettivamente la disponibilità del bene. - Il giudicato possessorio ha effetti nel giudizio petitorio sulla servitù?
No, i due giudizi hanno petitum e causa petendi diversi, per cui le prove del giudizio possessorio non valgono nel petitorio. - Qual è il principio generale ribadito dalla Cassazione?
La costituzione coattiva della servitù non è ammessa sui cortili di pertinenza, salvo l’interclusione assoluta.