Amministratore di sostegno: il giudice può scegliere un terzo se prevale l’interesse del beneficiario
Massima
La scelta dell’amministratore di sostegno deve essere effettuata nell’esclusivo interesse del beneficiario; l’elenco dei soggetti indicati dall’art. 408 c.c. non è tassativo né comporta preferenze, potendo il giudice nominare un soggetto terzo in caso di gravi conflitti familiari.
Il caso esaminato dalla Corte
Il procedimento nasce dal reclamo di un padre che chiedeva di essere nominato amministratore di sostegno per il figlio affetto da disturbi dello spettro autistico. Il Tribunale aveva invece designato un amministratore terzo, ritenendo che l’elevata conflittualità tra i genitori — separati e coinvolti in procedimenti penali — potesse compromettere l’interesse del beneficiario.
La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 27343 del 13 ottobre 2025 – ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la correttezza della nomina di un amministratore esterno. L’art. 408 c.c. non impone un ordine gerarchico tra coniuge, genitori o parenti, ma consente al giudice di scegliere liberamente la figura più idonea, anche se estranea, purché agisca nell’interesse esclusivo del beneficiario. Viene richiamato l’orientamento consolidato secondo cui, in presenza di gravi lacerazioni familiari e di una cultura del sospetto che mina la fiducia reciproca, la nomina deve cadere su un soggetto terzo (Cass. civ., Sez. I, nn. 14190/2013; 19971/2008; 19596/2011; 6861/2013).
Il principio affermato
L’interesse del beneficiario costituisce il criterio guida assoluto. Nessuna preminenza spetta ai familiari: il giudice tutelare valuta caso per caso chi possa garantire serenità, equilibrio e imparzialità nella gestione dell’amministrazione.
Conclusioni
La decisione rafforza l’idea di una tutela personalizzata e indipendente, in cui il legame familiare non può prevalere sul benessere del beneficiario. La figura dell’amministratore di sostegno viene così interpretata come strumento di protezione e non di potere, ispirato ai valori di imparzialità e cura della persona fragile.
- Chi può essere nominato amministratore di sostegno?
Possono esserlo i familiari indicati dall’art. 408 c.c., ma anche persone estranee quando l’interesse del beneficiario lo richiede.
- Il giudice deve rispettare un ordine di preferenza tra i parenti?
No. La norma non prevede alcuna gerarchia: la scelta è guidata solo dal principio di tutela dell’assistito.
- Quando è legittima la nomina di un amministratore terzo?
In caso di conflitti familiari, sospetti patrimoniali o relazioni deteriorate che compromettano la serenità della gestione.
- Qual è il principio stabilito dalla Cassazione?
Prevale sempre l’interesse esclusivo del beneficiario, anche a costo di escludere i familiari dalla gestione.