Procedimenti familiari e riforma Cartabia: la Cassazione chiarisce la vis attractiva
Massima
In tema di rapporti tra procedimenti ex artt. 333 c.c. e giudizi di separazione o divorzio, la competenza del Tribunale per i minorenni, radicata prima del 22 giugno 2022, non è travolta dalla riforma dell’art. 38 disp. att. c.c. introdotta dalla legge n. 206/2021, trovando applicazione il principio di perpetuatio jurisdictionis ex art. 5 c.p.c.
Premessa: la riforma Cartabia e la nuova vis attractiva
Con l’ordinanza n. 28901/2025, la Prima Sezione civile della Cassazione chiarisce un punto fondamentale del rapporto tra giudice ordinario e Tribunale per i minorenni dopo la riforma Cartabia: la nuova vis attractiva del Tribunale ordinario opera solo per i procedimenti instaurati dal 22 giugno 2022, data di entrata in vigore delle modifiche apportate dalla legge 206/2021 all’art. 38 disp. att. c.c.
Il caso concreto
La vicenda prende avvio da un conflitto di competenza tra:
- il Tribunale ordinario, adito per una domanda di separazione con affidamento esclusivo dei figli;
- il Tribunale per i minorenni, già investito dal P.M. in un procedimento ex artt. 333 ss. c.c.
La decisione della Cassazione
La Cassazione respinge il ricorso del padre confermando la competenza del Tribunale per i minorenni sulla base del principio di perpetuatio jurisdictionis: la competenza si determina in base alla normativa vigente al momento della proposizione della domanda.
Assenza di retroattività della Legge 206/2021
La riforma Cartabia non ha effetto retroattivo e non può travolgere assetti processuali già consolidati. La nuova vis attractiva opera solo per i procedimenti avviati dopo il 22 giugno 2022.
- La nuova vis attractiva si applica ai procedimenti avviati prima del 22 giugno 2022?
No, non ha efficacia retroattiva.
- Cosa prevede il principio di perpetuatio jurisdictionis?
Stabilisce che la competenza si determina secondo la normativa vigente al momento della proposizione della domanda.
- Come si risolve il conflitto tra giudizio di separazione e procedimenti ex artt. 333 c.c.?
La competenza resta del Tribunale per i minorenni se il procedimento è stato avviato prima del 22 giugno 2022.
- La riforma Cartabia accentra tutto presso il Tribunale ordinario?
Sì, ma solo per i procedimenti instaurati dopo l’entrata in vigore della riforma.
- Qual è il ruolo dell’art. 38 disp. att. c.c. novellato?
Ridefinisce la competenza tra giudice ordinario e giudice minorile, con meccanismo attrattivo a favore del primo per i procedimenti avviati dopo il 22 giugno 2022.