Privacy dei dipendenti e prove digitali: i limiti secondo la Corte d’Appello di Napoli
Introduzione
La sentenza n. 2930 del 12 settembre 2025 della Corte d’Appello di Napoli affronta un tema centrale nel diritto del lavoro: il bilanciamento tra diritto di difesa del datore di lavoro e tutela della privacy del dipendente, specie quando vengono utilizzati dati personali raccolti senza consenso, come videoregistrazioni provenienti da terzi.
La specificità della contestazione disciplinare nei fatti di particolare gravità
La Corte chiarisce che la contestazione disciplinare può essere valida anche senza l’indicazione precisa della data quando il fatto ha una particolare gravità ontologica. Il riferimento al rapporto sessuale consumato nel presidio sanitario è ritenuto sufficiente a individuare chiaramente il comportamento addebitato.
Utilizzo delle videoregistrazioni raccolte da terzi: quando è legittimo senza consenso
Le videoregistrazioni consegnate anonimamente all’azienda non violano l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, poiché non installate dal datore di lavoro. Il loro utilizzo è legittimo se finalizzato alla tutela giudiziaria.
I principi della Cassazione sul trattamento dei dati senza consenso
Secondo Cass. 11322/2018, il trattamento dei dati senza consenso è ammissibile quando necessario a far valere o difendere un diritto in giudizio. La deroga è lecita, proporzionata e limitata alle finalità difensive.
Conclusioni
La privacy del lavoratore non ha carattere assoluto. L’utilizzo dei dati senza consenso è ammesso quando indispensabile per la tutela giurisdizionale del datore di lavoro e quando rispetta i principi di necessità e proporzionalità.
- Il datore di lavoro può usare videoregistrazioni senza consenso?
Sì, se provengono da terzi e sono utilizzate esclusivamente per far valere o difendere un diritto in giudizio.
- È valida una contestazione disciplinare senza indicazione della data?
Sì, quando il fatto ha particolare gravità ed è chiaramente identificabile.
- Il trattamento dei dati senza consenso è sempre illecito?
No, la legge consente deroghe per finalità di difesa giudiziaria.
- Le attività di raccolta delle prove prima del processo sono ammesse?
Sì, perché fanno parte del diritto di difesa.
- Quali norme regolano la deroga al consenso?
Art. 24 d.lgs. 196/2003, art. 2-duodecies d.lgs. 101/2018 e giurisprudenza della Cassazione.