Tabaccherie, trasferimento fuori zona: quando serve il requisito demografico
Massima
Dal combinato disposto degli artt. 10, comma 5-bis, e 2, comma 3, del D.M. 21 febbraio 2013, n. 38, emerge che il requisito demografico previsto per l’istituzione delle nuove rivendite di tabacchi deve essere applicato anche ai trasferimenti fuori zona
Oggetto della decisione
La sentenza affronta il tema della corretta interpretazione del requisito demografico previsto dal D.M. 38/2013, chiarendo che tale parametro non si limita all’istituzione di nuove rivendite, ma si estende anche ai trasferimenti di una rivendita ordinaria in una diversa area (“fuori zona”). La controversia nasce dall’istanza di trasferimento presentata da un operatore commerciale, rigettata per mancato rispetto dei parametri demografici.
Il quadro normativo di riferimento
L’art. 10, comma 5-bis, del D.M. 38/2013 stabilisce che il trasferimento fuori zona è subordinato al rispetto dei requisiti indicati nell’art. 2. Tale rinvio è integrale e comprende anche il requisito demografico. La disposizione disciplina inoltre le distanze minime tra la sede originaria e quella proposta, differenziandole in base alla popolazione del comune, con un chiaro intento regolatorio volto a garantire un’equa distribuzione dei punti vendita.
Il requisito demografico: contenuto e applicazione estensiva
L’art. 2, comma 3, prevede che non sia possibile istituire una nuova rivendita quando sia già raggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti. Il Consiglio di Stato chiarisce che tale parametro deve essere applicato anche nella fase di trasferimento, in virtù del richiamo integrale operato dall’art. 10. L’interpretazione valorizza coerenza normativa e uniformità applicativa, evitando disparità ingiustificate tra nuove aperture e spostamenti.
Evoluzione normativa e ratio dell’intervento del 2021
Il testo originario dell’art. 10 prevedeva un rinvio solo parziale ai requisiti dell’art. 2 (distanza e produttività). La modifica introdotta dal D.M. 51/2021 ha invece esteso tale rinvio in modo completo, includendo espressamente anche il requisito demografico. L’intervento legislativo risponde alla necessità di assicurare una regolazione più equilibrata della rete distributiva dei tabacchi, impedendo l’eccessiva concentrazione in talune zone.
Finalità teleologiche della disciplina
Secondo la Corte, l’impianto normativo mira a realizzare un equilibrio tra tutela della concorrenza e salvaguardia della salute pubblica. Una distribuzione eccessivamente capillare dei punti vendita comporterebbe un rischio di incremento dell’offerta di prodotti del fumo, in contrasto con le politiche sanitarie. Il requisito demografico svolge quindi una funzione di contenimento e razionalizzazione delle rivendite.
La forza maggiore e la sua esclusione nel caso concreto
L’art. 12 del D.M. 38/2013 consente il trasferimento anche fuori zona quando ricorrono cause di forza maggiore che rendano oggettivamente impossibile proseguire l’attività. Nel caso deciso dal Consiglio di Stato, la forza maggiore è stata esclusa poiché lo sfratto derivava dall’inadempimento del titolare al contratto di locazione. Trattandosi di evento imputabile allo stesso operatore, non può integrare una causa di impossibilità sopravvenuta in senso tecnico-giuridico.
FAQ finali:
- Il requisito demografico vale per i trasferimenti fuori zona?
Sì, secondo il Consiglio di Stato deve essere applicato integralmente.
- Quali distanze devono essere rispettate?
Tra 2000 e 3000 metri, in base alla popolazione del comune.
- Qual è la ratio del requisito demografico?
Limitare la proliferazione delle rivendite e tutelare la salute pubblica.
- La riforma del 2021 cosa ha cambiato?
Ha esteso l’applicazione integrale dei requisiti dell’art. 2 anche ai trasferimenti.
- Quando si configura la forza maggiore?
Solo in caso di impossibilità oggettiva e non imputabile all’operatore.