Legittimità costituzionale dell’art. 83 c.p.p. e citazione dell’assicuratore nel processo penale per responsabilità civile sanitaria
Massima:
“È costituzionalmente illegittimo l’art. 83 c.p.p. nella parte in cui non consente, nei casi di responsabilità civile derivante da assicurazione obbligatoria ex art. 10, comma 1, terzo periodo, L. 24/2017, la citazione dell’assicuratore nel processo penale su richiesta dell’imputato. Illegittimità estesa anche all’assicurazione obbligatoria del medico libero professionista.”.
La questione sollevata e il profilo di incostituzionalità
La Corte Costituzionale ha esaminato la questione relativa alla legittimità dell’art. 83 c.p.p., sollevata dal Tribunale di Verona, in relazione alla mancata previsione della possibilità per l’imputato di citare l’assicuratore della struttura sanitaria nei procedimenti penali per responsabilità sanitaria.
La Consulta ha rilevato che tale preclusione determina una disparità di trattamento rispetto al giudizio civile, dove il convenuto può avvalersi della chiamata in garanzia ai sensi degli artt. 1917 c.c. e 106 c.p.c., già oggetto di precedenti pronunce della Corte (sentt. n. 112/1998 e n. 159/2022).
Le argomentazioni della Corte: funzione plurima dell’assicurazione sanitaria
La Corte respinge le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’Avvocatura dello Stato (difetto di rilevanza e irretroattività) e affronta il merito della questione.
Richiamando la propria giurisprudenza (sent. n. 182/2023), la Consulta sottolinea che la L. 24/2017:
- impone alle strutture sanitarie la stipula di polizze obbligatorie sia per la responsabilità civile verso terzi, sia per la responsabilità personale dei medici strutturati;
- costruisce un sistema di assicurazione “per conto altrui” ex art. 1891 c.c., nel quale l’assicurazione tutela sia il danneggiato sia l’assicurato;
- riconosce l’azione diretta del danneggiato contro l’assicuratore con litisconsorzio necessario dell’autore del danno (art. 12 L. 24/2017).
Pertanto, risulta irragionevole – e lesivo dell’art. 3 Cost. – negare all’imputato la possibilità di citare l’assicuratore nel processo penale, poiché ciò comprometterebbe la funzione protettiva dell’assicurazione obbligatoria e limiterebbe ingiustificatamente il diritto di difesa.
La portata sistemica della decisione
La sentenza n. 170/2025 afferma un principio fondamentale:
nelle assicurazioni obbligatorie con funzione protettiva bilaterale, i poteri processuali dell’imputato devono essere allineati a quelli del convenuto in sede civile, per garantire parità di trattamento e piena effettività della copertura assicurativa.
La sede processuale non può diventare un fattore discriminante che incide sulle garanzie difensive, né può limitare il diritto dell’imputato a ottenere la manleva in presenza di un’assicurazione imposta dalla legge.
FAQ
- Perché la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 83 c.p.p.?
Perché la norma non consentiva all’imputato, nei casi di responsabilità civile sanitaria coperta da assicurazione obbligatoria, di citare l’assicuratore nel processo penale, generando una irragionevole disparità rispetto al giudizio civile.
- Cosa prevede la L. 24/2017 in materia di assicurazione sanitaria obbligatoria?
La legge obbliga le strutture sanitarie e i medici a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile, introducendo anche l’azione diretta del danneggiato contro l’assicuratore.
- La decisione riguarda solo i medici dipendenti delle strutture sanitarie?
No. La Corte estende l’incostituzionalità anche ai medici liberi professionisti assicurati obbligatoriamente ai sensi dell’art. 10, comma 2, L. 24/2017.
- Che differenza c’è tra il processo penale e quello civile nell’azione risarcitoria?
Dal punto di vista delle garanzie assicurative, la Corte ribadisce che non può esservi differenza: l’imputato deve poter beneficiare della stessa possibilità di citare l’assicuratore riconosciuta al convenuto in sede civile.
- Quali conseguenze pratiche produce la sentenza n. 170/2025?
Gli imputati nei procedimenti penali per responsabilità sanitaria potranno richiedere la citazione dell’assicuratore obbligatorio, allineando le garanzie processuali tra sede civile e penale.