Assistenza al familiare disabile: i criteri per il trasferimento temporaneo nel personale militare
Massima
Per negare il trasferimento ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 del personale militare, le esigenze di servizio non possono essere né astrattamente richiamate, né fondarsi su generiche valutazioni in ordine alle scoperture di organico, ovvero in ordine alle necessità di servizio, ma devono risultare da un’indicazione concreta di elementi ostativi, riferiti alla sede di servizio in atto, anche rispetto alla sede di servizio richiesta, e dalla considerazione del grado e/o della posizione di ruolo e specialità propri del richiedente
Oggetto della decisione
Con la sentenza in commento il TAR Veneto ha affrontato il tema del trasferimento temporaneo richiesto ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 da parte di un militare impegnato nell’assistenza a un familiare con handicap grave. Il Tribunale chiarisce quali siano i presupposti, i limiti e l’onere motivazionale gravante sull’Amministrazione nel valutare tali istanze.
Requisiti per il trasferimento ex art. 33, comma 5, L. 104/1992
Il TAR ribadisce alcuni principi consolidati:
- Il diritto al trasferimento temporaneo ha natura qualificata e rafforzata, poiché diretto alla tutela della salute e dell’assistenza della persona disabile.
- L’Amministrazione può negare il trasferimento solo in presenza di concrete e specifiche esigenze di servizio.
- Le motivazioni generiche o stereotipate non sono sufficienti a giustificare un diniego.
L’onere motivazionale dell’Amministrazione
Il provvedimento di diniego deve indicare in modo puntuale gli elementi ostativi. In particolare, le esigenze addotte dall’Amministrazione devono:
- essere riferite alla sede di servizio del richiedente;
- essere confrontate con la situazione organizzativa della sede richiesta;
- tenere conto del grado, del ruolo e della specialità professionale del militare.
Principio di diritto
Il TAR afferma che, in materia di trasferimenti temporanei ai sensi della legge 104/1992, l’Amministrazione deve procedere a un bilanciamento tra le esigenze di servizio e la tutela del familiare disabile, fornendo una motivazione completa, circostanziata e non meramente formale. In assenza di tale verifica approfondita, il diniego è illegittimo.
- Chi può chiedere il trasferimento temporaneo ai sensi dell’art. 33, comma 5, L. 104/1992 nel comparto militare?
Possono presentare istanza i militari che assistono un familiare con handicap grave riconosciuto ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, purché l’assistenza sia sistematica e prevalente e sussistano i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa.
- Quali sono le principali condizioni per ottenere il trasferimento temporaneo?
È necessario dimostrare l’esistenza di un handicap grave del congiunto, il rapporto di parentela o affinità richiesto dalla legge, la necessità di assistenza continuativa e la compatibilità del trasferimento con le esigenze di servizio, che devono essere valutate dall’Amministrazione caso per caso.
- In quali casi l’Amministrazione può legittimamente negare il trasferimento?
Il diniego è possibile solo in presenza di esigenze di servizio concrete, specifiche e attuali, adeguatamente documentate. Non sono sufficienti richiami generici alle scoperture di organico o a esigenze organizzative non puntualmente argomentate.
- Come deve essere motivato il provvedimento di diniego dell’istanza di trasferimento?
La motivazione deve indicare in modo chiaro gli elementi ostativi, riferiti alla sede di servizio del richiedente e alla sede richiesta, nonché al grado, alla posizione di ruolo e alla specialità del militare, consentendo un effettivo controllo giurisdizionale sulla legittimità della decisione.
- Cosa può fare il militare in caso di rigetto ritenuto ingiustificato?
In caso di diniego ritenuto illegittimo o insufficientemente motivato, il militare può proporre ricorso al giudice amministrativo, chiedendo l’annullamento del provvedimento e, se del caso, il riesame dell’istanza di trasferimento alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza.