Il nuovo reato di femminicidio: contenuti e impatto della Legge 181/2025
Legge n. 181/2025
La Legge n. 181/2025 rappresenta una riforma di portata storica per il sistema penale italiano, introducendo nel codice un reato autonomo di femminicidio e attribuendo alla violenza contro le donne un riconoscimento giuridico pieno e strutturato. L’inserimento del nuovo art. 577-bis c.p. subito dopo le aggravanti dell’omicidio volontario evidenzia la volontà del legislatore di qualificare il femminicidio come fenomeno radicato in dinamiche di dominio, controllo e discriminazione, superando la visione del fatto come episodio isolato.
La nuova figura di reato non punisce semplicemente l’uccisione di una donna, ma mette al centro il movente misogino: odio, discriminazione, possesso, prevaricazione e controllo configurano un contesto di disparità che richiama espressamente la prospettiva internazionale delineata dalla Convenzione di Istanbul e dagli organismi ONU. L’ergastolo come pena ordinaria conferma la gravità dell’offesa non solo verso la vittima, ma verso l’intera collettività.
La nuova fattispecie di femminicidio
Il nuovo art. 577-bis c.p. – “Femminicidio” punisce con l’ergastolo chi cagiona la morte di una donna per motivi di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso o dominio “in quanto donna”, ovvero in relazione al rifiuto di instaurare o mantenere una relazione affettiva, o come atto di limitazione delle libertà personali.
Le nuove aggravanti fondate sulla discriminazione di genere
La riforma estende la logica antidiscriminatoria a diversi reati già previsti dal codice penale, introducendo aggravanti specifiche quando il fatto è motivato dagli stessi moventi richiamati per il femminicidio.
Le principali modifiche riguardano:
- Maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 c.p.): nuova aggravante e riferimento anche ai non conviventi legati da filiazione.
- Confisca obbligatoria dei beni usati per i maltrattamenti (art. 572-bis c.p.).
- Lesioni personali aggravate (art. 585 c.p.).
- Omissione di soccorso (art. 593-ter c.p.), con aumento di pena per condotte connotate da dominio o discriminazione.
- Violenza sessuale (art. 609-ter c.p.), con nuovo n. 5-ter.1).
- Stalking (art. 612-bis c.p.) e revenge porn (art. 612-ter c.p.), con incremento di pena da un terzo a due terzi.
L’effetto è la creazione di un criterio trasversale che consente di riconoscere tempestivamente la violenza di genere nei suoi vari stadi.
Modifiche al codice di procedura penale
La legge interviene inoltre su un vasto segmento del codice penale: maltrattamenti, lesioni, stalking, violenza sessuale, revenge porn e omissione di soccorso sono oggetto di nuove aggravanti fondate sulla discriminazione di genere, creando un sistema coerente capace di intercettare la progressione della violenza prima dell’esito estremo.
Conclusioni
La Legge n. 181/2025 costruisce per la prima volta un sistema organico di contrasto alla violenza di genere, fondato su:
- riconoscimento specifico del femminicidio;
- aggravamento delle fattispecie correlate;
- rafforzamento delle garanzie processuali;
- tutela delle vittime e dei loro familiari;
- coordinamento tra giurisdizioni;
- prevenzione e formazione obbligatorie.
La sfida ora è rendere effettiva questa visione, affinché tutte le istituzioni coinvolte — magistratura, forze di polizia, servizi sociali, centri antiviolenza — interiorizzino non solo gli obblighi formali, ma il cambiamento culturale implicito nella legge: riconoscere la violenza di genere come fenomeno sistemico e non come deviazione individuale.
Femminicidio - Art. 577-bis cod. pen.
«Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l’articolo 575.
Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.
Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.
Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici»
FAQ finali
- Che cosa introduce la Legge 181/2025 sul femminicidio?
La legge introduce nel codice penale l’art. 577-bis c.p., che tipizza il reato autonomo di femminicidio con pena base dell’ergastolo.
- Quando un fatto è qualificato come femminicidio?
Quando l’uccisione di una donna è motivata da odio, discriminazione, controllo, possesso o dominio in quanto donna.
- Quali reati vengono aggravati dalla discriminazione di genere?
Maltrattamenti, lesioni, omissione di soccorso, violenza sessuale, stalking e revenge porn.
- Quali nuove tutele sono previste per le vittime?
Sono rafforzati i diritti processuali, le notifiche obbligatorie, le misure cautelari e la protezione dalla vittimizzazione secondaria.
- Cosa cambia per gli orfani di femminicidio?
Sono ampliate le tutele economiche e giuridiche, comprese le ipotesi di condanna per femminicidio.
- La legge prevede interventi di prevenzione?
Sì, tramite campagne educative, tavoli tecnici e formazione obbligatoria per magistrati e sanitari.