Digitalizzazione delle udienze tributarie: analisi del
D.M. 24 novembre 2025
Introduzione
Il Decreto Ministeriale 24 novembre 2025 rappresenta il completamento del percorso di digitalizzazione del contenzioso tributario, collocandosi tra le innovazioni introdotte dal d.lgs. 220/2023 e l’opera di sistemazione del Testo unico della giustizia tributaria (d.lgs. 175/2024).
Il decreto assume la funzione di regolamento tecnico-operativo, con l’obiettivo di uniformare a livello nazionale lo svolgimento delle udienze da remoto.
Ambito di applicazione e basi giuridiche
Il provvedimento interessa le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e trova fondamento:
- nell’art. 34-bis del d.lgs. 546/1992,
- nell’art. 83 del TUGT,
- nell’art. 2-duodecies del Codice Privacy.
La norma identifica espressamente il collegamento da remoto come attività rientrante nelle funzioni pubbliche dell’amministrazione della giustizia, chiarendo la legittimità del trattamento dei dati personali connesso alla videoudienza.
Sogei come responsabile del trattamento
Il sistema informatico opera tramite infrastrutture cloud collocate nell’Unione europea, con canali criptati e supervisione centralizzata Sogei, designata responsabile ex art. 28 GDPR.
La piattaforma obbligatoria: Microsoft Teams
Uno degli aspetti più rilevanti è la scelta monostrumentale di Microsoft Teams come unica piattaforma abilitata, con dismissione di Skype for Business.
Vantaggi e criticità
Vantaggi:
- Uniformità operativa nazionale
- Standard elevato di sicurezza
- Gestione centralizzata dell’infrastruttura informatica
Criticità:
La scelta può creare rigidità per professionisti o utenti che operano in ambienti con policy aziendali restrittive, con potenziale rischio di incompatibilità tecnica.
Il decreto attenua tale rischio rinviando alle future Linee guida l’individuazione delle configurazioni minime richieste.
Regole di svolgimento dell’udienza ed eventualii malfunzionamenti tecnici
Il decreto prevede: invio link personale tre giorni prima, autenticazione forte per giudici e segretari e divieto assoluto di registrazione o uso di chat durante l’udienza.
In caso di problemi tecnici il giudice può sospendere o rinviare l’udienza, ma mancano criteri oggettivi per valutare l’impossibilità di proseguire.
Responsabilità del difensore: dichiarazioni obbligatorie e rischi
Novità significativa è l’obbligo per il difensore di dichiarare:
- l’assenza di terzi non autorizzati,
- il divieto di effettuare registrazioni.
Questa clausola introduce un nuovo livello di responsabilità, con possibili ricadute:
- deontologiche,
- disciplinari,
- penali in caso di falsità o condotte fraudolente.
Conclusioni
Il D.M. 24 novembre 2025 segna un passaggio decisivo verso una giustizia tributaria digitale più uniforme, sicura e pienamente integrata con le garanzie del giusto processo.
Nonostante permangano criticità operative e margini di discrezionalità, il nuovo impianto normativo mira a rendere l’udienza da remoto una modalità stabile, affidabile e conforme ai principi di trasparenza, immediatezza e contraddittorio effettivo.
FAQ finali:
1. Qual è la novità principale introdotta dal D.M. 24 novembre 2025?
La scelta obbligatoria di Microsoft Teams come unica piattaforma per le udienze tributarie da remoto, con un sistema di regole uniformi e rafforzate per privacy e sicurezza.
2. Le udienze da remoto possono essere registrate?
No, il decreto vieta qualsiasi registrazione, da chiunque e con qualsiasi mezzo.
3. Quali responsabilità ricadono sul difensore?
Il difensore deve dichiarare l’assenza di terzi e l’impegno a non registrare l’udienza, esponendosi a responsabilità deontologiche o penali in caso di dichiarazioni false.
4. Cosa accade se la videoudienza ha problemi tecnici?
Il giudice può sospendere o rinviare l’udienza, ma il decreto non stabilisce criteri oggettivi per valutare l’impossibilità di proseguire.
5. Come viene tutelata la privacy durante la videoudienza?
Tramite canali criptati, infrastrutture UE, ruolo di Sogei come responsabile del trattamento e DPIA periodiche ai sensi dell’art. 35 GDPR.