Annullamento dell’atto di nascita con madre intenzionale: nessuna violazione dell’art. 8 CEDU
La pronuncia della Corte Europea
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) ha stabilito che non vi è violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo quando uno Stato annulla la registrazione come “madre intenzionale” nell’atto di nascita di un minore, purché l’ordinamento garantisca un meccanismo alternativo idoneo a riconoscere il legame di filiazione, come l’adozione in casi particolari.
La sentenza del 9 ottobre 2025, resa nel caso X c. Italia (ricorso n. 42247/23), riguarda un bambino nato in Italia nel 2018 da procreazione medicalmente assistita (PMA) praticata all’estero da una coppia di donne unite civilmente: la madre biologica (CDO) e la madre intenzionale (MB). In un primo momento, l’atto di nascita era stato trascritto con la doppia maternità; successivamente l’ufficiale di stato civile fu chiamato a rettificarlo, rimuovendo l’indicazione della madre intenzionale. Tutti i giudici nazionali, fino alla Corte di Cassazione, confermarono l’annullamento.
Le ragioni della Cassazione
Con sentenza n. 23257 del 2 agosto 2023, la Corte di Cassazione ha riaffermato il proprio orientamento: in caso di PMA eterologa realizzata all’estero, le coppie omosessuali non possono ottenere la trascrizione dell’atto di nascita con doppia genitorialità se il minore nasce in Italia. Il legislatore – ha ricordato la Corte – ha riservato l’accesso alla PMA ai soli casi di infertilità patologica, escludendo le coppie dello stesso sesso.
La Suprema Corte ha inoltre chiarito che la tutela del minore non richiede necessariamente l’indicazione della doppia filiazione nell’atto di nascita. La decisione si fonda sul precedente della Corte Costituzionale n. 79/2022, secondo cui l’adozione in casi particolari costituisce uno strumento pienamente idoneo ad assicurare riconoscimento e protezione al legame affettivo tra il minore e il genitore intenzionale.
L’impatto sul minore e la denuncia a Strasburgo
Il minore, dopo cinque anni in cui era stato registrato con due madri, ha visto modificato il proprio certificato di nascita con la rimozione della madre intenzionale. Secondo il ricorrente, tale rettifica avrebbe inciso gravemente sulla propria identità personale e sociale, compromettendo stabilità dello status, continuità affettiva e tutela dei dati più sensibili relativi alla filiazione.
La denuncia alla Corte EDU richiamava una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), sostenendo che lo Stato avrebbe omesso di proteggere in modo adeguato lo status del minore.
La valutazione della Corte EDU
Strasburgo ha riconosciuto che l’art. 8 CEDU si applica sia sotto il profilo della vita privata sia di quella familiare. Ha inoltre ribadito che:
- l’identità personale del minore include il diritto a vedere riconosciuta la propria filiazione;
- l’interesse superiore del minore richiede stabilità, continuità affettiva e certezza giuridica;
- gli Stati devono prevedere almeno un meccanismo efficace per il riconoscimento del legame con il genitore intenzionale.
Tuttavia, la Corte ha anche sottolineato che gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento nella scelta dei mezzi idonei a tutelare tale legame.
Nessuna violazione dell’articolo 8 CEDU
Secondo la Corte EDU, l’Italia non era obbligata a mantenere la trascrizione automatica dell’atto di nascita. Ciò che conta è l’esistenza di uno strumento efficace per riconoscere la filiazione: nel caso italiano, l’adozione in casi particolari svolge questa funzione.
La mancata tempestiva definizione del legame giuridico – ha osservato la Corte – deriva dalla scelta delle due madri di non avviare il percorso adottivo, non da un vuoto di tutela dell’ordinamento.
Conclusione
La Corte EDU ha quindi escluso la violazione dell’articolo 8 CEDU, riconoscendo la legittimità dell’intervento dello Stato italiano e la piena idoneità dell’adozione in casi particolari a garantire l’interesse superiore del minore.
1. La Corte EDU ha ritenuto illegittimo l’annullamento dell’atto di nascita con doppia maternità?
No. La Corte EDU ha stabilito che non vi è violazione dell’art. 8 CEDU se lo Stato offre un meccanismo alternativo efficace per riconoscere il legame di filiazione, come l’adozione in casi particolari.
2. Perché la trascrizione dell’atto con madre intenzionale è stata annullata in Italia?
Perché le norme sulla PMA consentono l’accesso solo in presenza di infertilità patologica, escludendo le coppie omosessuali. La Cassazione ha ribadito che la richiesta di doppia maternità non può essere accolta in assenza di base normativa.
3. L’annullamento dell’atto di nascita ha compromesso l’identità del minore?
Secondo il ricorrente sì, ma la Corte EDU ha ritenuto che la tutela potesse essere pienamente garantita tramite il ricorso all’adozione.
4. L’Italia è obbligata a riconoscere automaticamente l’atto di nascita formato all’estero?
No. Gli Stati dispongono di un ampio margine di apprezzamento sui mezzi per tutelare la filiazione, purché esista almeno un percorso effettivo di riconoscimento.
5. L’adozione in casi particolari è considerata un mezzo sufficiente a tutelare il minore?
Sì. Per la Corte EDU rappresenta uno strumento idoneo a garantire stabilità dello status, certezza giuridica e riconoscimento del legame affettivo.