Tutela risarcitoria e processo amministrativo: oltre l’inammissibilità
Massima
La declaratoria d’inammissibilità della domanda risarcitoria conseguente a una vittoriosa azione impugnatoria non determina alcuna decadenza o preclusione, essendo la domanda riproponibile nel rispetto del termine decadenziale di centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, ai sensi dell’art. 30, comma 5, c.p.a.
Inquadramento della decisione
Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato chiarisce le condizioni di proponibilità dell’azione risarcitoria nel processo amministrativo, soffermandosi sul profilo della riproponibilità della domanda e sugli elementi costitutivi della responsabilità della pubblica amministrazione da provvedimento illegittimo.
La proponibilità della domanda risarcitoria ex art. 30, comma 5, c.p.a.
Sul piano normativo, l’art. 30, comma 5, del codice del processo amministrativo stabilisce che:
Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento, la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza
Ne discende che la domanda risarcitoria può essere proposta anche in via autonoma, purché nel rispetto del termine decadenziale fissato dal legislatore.
Inammissibilità della domanda risarcitoria e assenza di preclusioni
Il Consiglio di Stato chiarisce che la declaratoria d’inammissibilità della domanda risarcitoria pronunciata all’esito di una vittoriosa azione di annullamento – ad esempio per vizi di ritualità processuale, quali l’introduzione degli elementi costitutivi della domanda in una memoria non notificata alle controparti – non determina alcuna decadenza sostanziale.
Ciò in quanto:
- nel processo amministrativo il giudicato non si forma sulle questioni processuali;
- l’inammissibilità della domanda risarcitoria non preclude la sua riproposizione, purché avvenga entro il termine di centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento.
Tale impostazione risulta coerente con i principi di effettività della tutela giurisdizionale e di piena protezione delle situazioni giuridiche soggettive.
Gli elementi costitutivi della responsabilità della pubblica amministrazione
Quanto alla configurabilità della responsabilità della pubblica amministrazione da provvedimento illegittimo, il Collegio ribadisce che devono concorrere i seguenti presupposti:
- l’illegittimità e l’antigiuridicità della condotta autoritativa;
- la colpa dell’amministrazione, intesa come apparato organizzativo;
- il nesso di causalità materiale o strutturale tra condotta ed evento dannoso;
- il danno ingiusto, quale lesione di una posizione di interesse legittimo e, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritto soggettivo.
Sul piano delle conseguenze risarcitorie, il fatto lesivo deve essere collegato ai pregiudizi lamentati mediante un nesso di causalità giuridica o funzionale.
La quantificazione del danno da mancata aggiudicazione
In ordine alla determinazione del danno, la sentenza ribadisce alcuni principi consolidati:
- onere probatorio integrale a carico del concorrente danneggiato, sia con riferimento all’an sia al quantum, trovando applicazione il principio dispositivo in materia risarcitoria;
- esclusione del danno emergente, poiché i costi di partecipazione alla gara restano, di regola, a carico del concorrente, salvo ipotesi di responsabilità precontrattuale;
- riconoscibilità del lucro cessante
Conclusioni
La sentenza n. 8609/2025 del Consiglio di Stato offre un importante chiarimento sistematico in tema di azione risarcitoria nel processo amministrativo, rafforzando la tutela del privato e confermando la possibilità di riproporre la domanda risarcitoria dichiarata inammissibile, nel rispetto dei termini di legge.
- La domanda risarcitoria dichiarata inammissibile può essere riproposta?
Sì. Secondo il Consiglio di Stato, la declaratoria d’inammissibilità della domanda risarcitoria non determina alcuna decadenza o preclusione, purché la domanda venga riproposta entro il termine di centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento.
- Qual è il termine per proporre l’azione risarcitoria nel processo amministrativo?
Il termine è di 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del codice del processo amministrativo.
- Il giudicato amministrativo copre anche le questioni processuali?
No. Nel processo amministrativo il giudicato non si forma sulle questioni processuali, motivo per cui l’inammissibilità della domanda risarcitoria non ne impedisce la riproposizione.
- Quali sono i presupposti della responsabilità della pubblica amministrazione?
Sono necessari: l’illegittimità della condotta, la colpa dell’amministrazione, il nesso di causalità e il danno ingiusto subito dal privato.
- Negli appalti pubblici è richiesta la prova della colpa della PA?
No. In materia di appalti pubblici, la responsabilità per illegittima aggiudicazione è di tipo oggettivo, in coerenza con le direttive europee e con l’esigenza di garantire l’effettività della tutela risarcitoria.