Le Iene e Bonus 110%: quando l’immagine può essere diffusa senza consenso
Il caso: servizi televisivi e presunta diffusione illecita dell’immagine
La controversia trae origine dall’azione promossa dal titolare di una società di costruzioni nei confronti di un gruppo editoriale, accusato di aver diffuso illecitamente la sua immagine, la voce e dati sensibili nell’ambito di servizi mandati in onda dalla trasmissione “Le Iene”, dedicati a presunte truffe collegate ai crediti fiscali del Bonus 110%.
L’attore ha lamentato:
- l’assenza di un valido consenso alla ripresa e alla diffusione;
- la lesione dei diritti alla dignità, al decoro, alla privacy e all’autodeterminazione;
- un grave danno all’attività imprenditoriale, derivante dall’attribuzione pubblica di condotte penalmente rilevanti in assenza di procedimenti o condanne.
Il bilanciamento tra diritti fondamentali e libertà di informazione
Il Tribunale è stato chiamato a bilanciare:
- i diritti della personalità (immagine, riservatezza, autodeterminazione);
- la libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost., declinata nei diritti di cronaca e di critica.
Secondo l’orientamento consolidato, le esimenti del diritto di cronaca e di critica operano anche al di fuori del giornalismo d’inchiesta “professionale” in senso stretto, potendo essere invocate da chiunque (uti civis), purché ricorrano i tre presupposti scriminanti:
- interesse pubblico della notizia;
- verità dei fatti (anche putativa);
- continenza espositiva.
Interesse pubblico e diffusione dell’immagine senza consenso
In assenza di consenso espresso, la diffusione dell’immagine è comunque lecita quando risulti collegata a fatti di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell’art. 97 l.d.a.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sussistente:
- un interesse pubblico qualificato, trattandosi di un’inchiesta su presunte frodi per milioni di euro legate al Bonus 110%;
- la necessità dell’identificazione del soggetto quale elemento essenziale per garantire completezza e correttezza dell’informazione.
La divulgazione dell’identità è stata dunque considerata funzionale alla comprensione del fenomeno investigato.
Verità dei fatti e limiti del giornalismo televisivo
Quanto al requisito della verità, il giudice ha distinto tra:
- giornalismo d’inchiesta professionale, cui è riconosciuta una valutazione più elastica dell’attendibilità delle fonti;
- programmi televisivi di intrattenimento-informazione, come “Le Iene”, caratterizzati da modalità narrative sensazionalistiche, emotive e spesso irriverenti.
Tuttavia, nel caso concreto, la verità sostanziale del nucleo fattuale dell’inchiesta è risultata pacifica tra le parti, rendendo legittima la diffusione delle informazioni.
Il consenso implicito alla ripresa televisiva
Particolare rilievo assume il riconoscimento del consenso implicito o per facta concludentia alla ripresa e alla diffusione dell’immagine.
Il Tribunale ha valorizzato una pluralità di elementi, tra cui:
- la partecipazione volontaria dell’attore all’intervista a telecamera palese;
- la mancata richiesta di interruzione delle riprese;
- l’assenza di richieste di intervento delle forze dell’ordine;
- il comportamento collaborativo e difensivo tenuto durante l’interazione con l’inviato.
Tali circostanze sono state ritenute incompatibili con la pretesa di una violazione del diritto di autodeterminazione.
Il principio di diritto
Con la sentenza n. 16372/2025, il Tribunale di Roma ha rigettato integralmente la domanda risarcitoria, enunciando il seguente principio:
«La libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall’art. 21 della Costituzione, non può essere compressa da ricostruzioni soggettive non corroborate da elementi oggettivi, soprattutto quando i soggetti coinvolti hanno scelto volontariamente di diventare protagonisti di una narrazione pubblica»
FAQ finali:
1. È sempre necessario il consenso per la diffusione dell’immagine?
No. L’art. 97 della legge sul diritto d’autore consente la diffusione senza consenso quando l’immagine è collegata a fatti di interesse pubblico.
2. Quando si configura il consenso implicito alla ripresa televisiva?
Quando il soggetto, pur potendo sottrarsi, interagisce volontariamente con l’intervistatore a telecamera palese, senza chiedere l’interruzione delle riprese.
3. I servizi de “Le Iene” rientrano nel giornalismo d’inchiesta?
Secondo il Tribunale di Roma, si tratta di un programma televisivo con finalità anche di intrattenimento, non riconducibile integralmente al giornalismo d’inchiesta professionale.
4. Quali sono i limiti del diritto di cronaca e di critica?
Devono sussistere interesse pubblico, verità dei fatti (anche putativa) e continenza espositiva.
5. È legittima l’identificazione del soggetto nei servizi televisivi?
Sì, se l’identificazione è essenziale per garantire completezza e correttezza dell’informazione su fatti di rilevanza sociale.
6. Il linguaggio duro o provocatorio è sempre illecito?
No. È lecito se funzionale alla critica e non degenerante in attacchi gratuiti alla sfera personale o morale.