Divieto di accesso alle manifestazioni sportive e discrezionalità del Questore
Massima
Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, in ragione della sua natura eminentemente preventiva e dell’ampia discrezionalità riconosciuta all’autorità di pubblica sicurezza, non è sindacabile in sede giurisdizionale laddove risulti adeguatamente motivato con riferimento alle specifiche circostanze di fatto che ne costituiscono il presupposto.
Il quadro generale della pronuncia
Con la sentenza in commento, il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, ribadisce principi consolidati in materia di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (c.d. DASPO), soffermandosi sulla natura preventiva della misura, sui presupposti applicativi e sui limiti del controllo giurisdizionale.
Il Collegio valorizza, in particolare, la funzione di tutela anticipata dell’ordine e della sicurezza pubblica che connota il provvedimento, nonché l’ampio margine di discrezionalità riconosciuto al Questore nell’esercizio del relativo potere.
Il DASPO come misura di prevenzione atipica
Il Tribunale ribadisce che il divieto di accesso alle manifestazioni sportive costituisce una misura di prevenzione atipica, applicabile ai soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.
In particolare:
- la misura può essere adottata non solo in presenza di una lesione già verificatasi, ma anche in caso di semplice pericolo per l’ordine pubblico;
- rientrano nel suo ambito applicativo anche condotte idonee a creare o agevolare situazioni di allarme e di pericolo, come già affermato dal Consiglio di Stato (sez. III, 7 aprile 2020, n. 2313).
La funzione preventiva e lo standard probatorio richiesto
Il TAR richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il DASPO:
- non ha natura sanzionatoria, ma esclusivamente preventiva;
- prescinde dall’accertamento della responsabilità penale del destinatario;
- è finalizzato a prevenire la commissione di futuri fatti illeciti.
Sul piano probatorio, la motivazione del provvedimento:
- si fonda sulla logica del “più probabile che non”;
- non richiede la certezza “oltre ogni ragionevole dubbio”;
- deve basarsi su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, valutati secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico, improntato a elevata attendibilità
(cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 19 febbraio 2021, n. 264).
Limiti del sindacato giurisdizionale e discrezionalità amministrativa
Alla luce della sua natura e finalità, il provvedimento risulta legittimo quando:
- la motivazione evidenzi un quadro indiziario sufficientemente univoco ed evidente
- (T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 5 agosto 2020, n. 149);
le circostanze poste a fondamento rientrino tra quelle astrattamente previste dalla normativa di riferimento.
Il TAR Campania sottolinea, inoltre, che il giudice amministrativo non può sostituirsi all’autorità di pubblica sicurezza nelle valutazioni discrezionali, specie quando il potere è esercitato:
- a tutela dell’ordine pubblico;
- in chiave preventiva;
- anche in presenza di un pericolo soltanto potenziale di lesione
(cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 13 maggio 2024, n. 1053).
- Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive ha natura sanzionatoria?
No, si tratta di una misura amministrativa a carattere preventivo, finalizzata a evitare futuri pericoli per l’ordine pubblico.
- È necessaria la comunicazione di avvio del procedimento per l’adozione del DASPO?
No, in ragione delle esigenze di urgenza e della funzione preventiva del provvedimento.
- Qual è lo standard probatorio richiesto per l’adozione del DASPO?
È sufficiente un quadro indiziario fondato su elementi gravi, precisi e concordanti, secondo la logica del “più probabile che non”.
- Il giudice amministrativo può sindacare nel merito il DASPO?
Il sindacato è limitato, in quanto il potere del Questore è connotato da ampia discrezionalità, specie in funzione della tutela preventiva dell’ordine pubblico.