La Cassazione sul sequestro preventivo dei beni di terzi
Introduzione
Con la sentenza n. 41193 del 23 dicembre 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, offre un’ulteriore precisazione in tema di sequestro preventivo delle cose pertinenti al reato, soffermandosi in particolare sul concetto di pertinenzialità di cui all’art. 321 c.p.p. e sui limiti applicativi della misura cautelare reale quando essa non sia finalizzata alla confisca, ma alla prevenzione di ulteriori illeciti o alla cessazione della protrazione del reato.
Il quadro normativo di riferimento: l’art. 321 c.p.p.
Ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., il sequestro preventivo può essere disposto quando la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa:
- aggravare o protrarre le conseguenze del reato;
- agevolare la commissione di altri reati.
La norma non richiede espressamente un rapporto di proprietà o di diretta riferibilità soggettiva tra il bene e l’autore dell’illecito, ma individua quale presupposto centrale il nesso funzionale tra il bene e il pericolo di reiterazione o aggravamento dell’offesa.
Il concetto esteso di “cosa pertinente al reato”
La Corte ribadisce un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo cui, ai fini del sequestro preventivo, il concetto di pertinenza non si limita:
- alle cose sulle quali il reato è stato commesso;
- alle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo;
ma si estende anche a beni legati indirettamente alla fattispecie criminosa, purché idonei, per la loro natura o per l’uso che ne viene fatto, a consentire la reiterazione dell’attività illecita.
In tale prospettiva, il sequestro preventivo finalizzato alla prevenzione non richiede l’accertamento di un rapporto di derivazione diretta tra bene e reato, essendo sufficiente la sussistenza di una relazione funzionale rispetto al pericolo che la libera disponibilità del bene comporta.
Sequestro e tutela di interessi generali: prevalenza della funzione preventiva
Secondo la Corte, la finalità preventiva del sequestro è espressione di un interesse pubblico generale, che può legittimamente prevalere anche sull’esigenza di accertare un collegamento dominicale tra il bene e l’autore del reato.
Ne consegue che:
- il sequestro può colpire anche beni intestati o appartenenti a soggetti terzi;
- il terzo può essere estraneo all’illecito e in buona fede;
- ciò che rileva è esclusivamente la pericolosità del bene in relazione alla commissione di ulteriori reati o alla prosecuzione di quello in atto.
Il sequestro preventivo, infatti, implica un collegamento tra la cosa e il reato, non tra la cosa e il soggetto autore dell’illecito.
I limiti applicativi: strumentalità essenziale e non occasionale
La sentenza richiama un principio di particolare rilievo sistematico: non ogni cosa astrattamente idonea a essere utilizzata per commettere un reato futuro è sequestrabile.
Il giudice deve accertare che:
- il rapporto di strumentalità tra bene e reato sia essenziale;
- tale rapporto non sia meramente occasionale;
- il bene presenti una pericolosità intrinseca oppure l’abbia acquisita a seguito di un uso reiterato e sistematico.
Questa interpretazione restrittiva è necessaria per evitare un’estensione eccessiva e discrezionale della misura, incompatibile con la tutela dei diritti patrimoniali, soprattutto quando incisi in capo a soggetti terzi non coinvolti nell’illecito.
Principio di diritto
Nel sequestro preventivo non finalizzato alla confisca, la pertinenzialità del bene va valutata in funzione della sua concreta idoneità a consentire la reiterazione o l’aggravamento del reato, indipendentemente dalla titolarità del bene e dalla estraneità del proprietario all’illecito, purché sussista un rapporto di strumentalità essenziale e non meramente occasionale.
Conclusioni
La sentenza n. 41193/2025 conferma l’orientamento volto a valorizzare la funzione preventiva del sequestro quale strumento di difesa sociale, ma al contempo riafferma la necessità di un rigoroso controllo giudiziale sulla sussistenza dei presupposti di pericolosità e strumentalità del bene, al fine di evitare compressioni sproporzionate dei diritti dei terzi.
❓ Che cos’è il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.?
Il sequestro preventivo è una misura cautelare reale disciplinata dall’art. 321 c.p.p., finalizzata a impedire che la libera disponibilità di un bene possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato oppure agevolare la commissione di ulteriori illeciti.
❓ È necessario che il bene sequestrato sia il prodotto o il profitto del reato?
No. Ai fini del sequestro preventivo non è necessario che il bene costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. È sufficiente che esso sia pertinente al reato, anche solo indirettamente, purché la sua disponibilità presenti un concreto pericolo di reiterazione o aggravamento dell’illecito.
❓ Cosa si intende per “cosa pertinente al reato”?
Secondo la giurisprudenza, per cosa pertinente al reato si intende non solo il bene:
sul quale o mediante il quale il reato è stato commesso,
ma anche quello che risulta funzionalmente collegato alla possibile reiterazione dell’attività criminosa, per la sua pericolosità intrinseca o per l’uso reiterato che ne è stato fatto.
❓ Il sequestro preventivo può riguardare beni di proprietà di terzi?
Sì. Il sequestro preventivo può colpire anche beni appartenenti a soggetti terzi, estranei all’illecito e in buona fede, quando la loro libera disponibilità sia idonea a:
- aggravare o protrarre le conseguenze del reato;
- agevolare la commissione di ulteriori reati.
Il collegamento richiesto dalla legge è tra il bene e il reato, non tra il bene e l’autore dell’illecito.
❓ La buona fede del terzo proprietario impedisce il sequestro?
No. La buona fede del terzo non esclude, di per sé, la legittimità del sequestro preventivo, se sussiste un rapporto di strumentalità essenziale tra il bene e la reiterazione o la protrazione del reato.
❓ Quali sono i limiti al sequestro preventivo di beni leciti?
Il sequestro non può fondarsi su una strumentalità meramente occasionale. Il giudice deve accertare che:
- il bene presenti una pericolosità concreta e attuale;
- il rapporto tra bene e reato sia essenziale, e non astratto o ipotetico.
In caso contrario, la misura risulterebbe sproporzionata e lesiva dei diritti patrimoniali.
❓ Ogni bene astrattamente utilizzabile per commettere reati futuri è sequestrabile?
No. La Corte di Cassazione esclude una nozione illimitata di sequestrabilità: non ogni bene astrattamente idoneo a essere utilizzato per reati futuri può essere sequestrato, ma solo quello che presenta una specifica e strutturale strumentalità rispetto all’attività criminosa.
❓ Qual è la differenza tra sequestro preventivo e sequestro finalizzato alla confisca?
Il sequestro preventivo mira a prevenire reati futuri o la protrazione di quelli in corso, mentre il sequestro finalizzato alla confisca è strumentale all’ablazione definitiva del bene. Nel primo caso, il fulcro dell’analisi è la pericolosità della libera disponibilità del bene, non la sua derivazione diretta dal reato.
❓ Quale principio afferma la Cassazione con la sentenza n. 41193/2025?
La Corte Suprema di Cassazione afferma che, nel sequestro preventivo non finalizzato alla confisca, la pertinenzialità del bene deve essere valutata in funzione della sua idoneità concreta a consentire la reiterazione o l’aggravamento del reato, anche quando il bene appartenga a un soggetto terzo estraneo all’illecito.