Esami ematologici e filiazione: quando il rifiuto vale come prova
Il principio affermato dalla Corte
Con l’ordinanza n. 34386 del 28 dicembre 2025, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in materia di accertamento giudiziale della paternità, ribadendo un orientamento ormai consolidato secondo cui il rifiuto ingiustificato del presunto padre di sottoporsi agli esami ematologici o genetici può assumere un rilevante valore probatorio ai fini della decisione.
Secondo la Suprema Corte, tale rifiuto non può essere giustificato invocando la tutela della libertà personale o della riservatezza, soprattutto considerando che l’utilizzo dei dati genetici nell’ambito del processo è circoscritto a finalità di giustizia e soggetto alle garanzie previste dall’ordinamento, inclusi gli obblighi di segretezza professionale del sanitario incaricato e il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (già legge n. 675/1996, oggi sostituita dal Codice privacy e dal GDPR).
Il valore probatorio del rifiuto agli accertamenti ematologici
La Corte richiama un orientamento ormai consolidato (Cass. n. 3479/2016; Cass. n. 1297/2014; Cass. n. 14458/2018; Cass. n. 5116/2003), secondo cui il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile ai sensi dell’art. 116 c.p.c., anche in assenza di prove dirette circa l’esistenza di rapporti sessuali tra le parti.
In particolare, proprio la difficoltà di fornire una prova diretta e certa dei rapporti intercorsi e del concepimento giustifica il ricorso a presunzioni e argomenti di prova desunti dal comportamento processuale delle parti, specie quando una di esse si sottrae ingiustificatamente agli accertamenti tecnici disposti dal giudice.
Il principio di libertà della prova nello stato di filiazione
La pronuncia ribadisce inoltre che, in materia di accertamento della filiazione, vige il principio di libertà della prova, sancito dall’art. 269, comma 2, c.c.
Ne deriva che:
- l’ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata alla preventiva dimostrazione dell’esistenza di una relazione o di rapporti sessuali tra le parti;
- non può essere introdotta una gerarchia tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternità;
non è consentito imporre un “ordine cronologico” nell’assunzione delle prove.
Qualsiasi interpretazione restrittiva si risolverebbe, secondo la Corte, in un ingiustificato ostacolo all’esercizio del diritto di azione, incidendo su diritti fondamentali connessi allo status personale.
La rilevanza sistematica della decisione
La decisione conferma un orientamento giurisprudenziale ormai stabile, volto a garantire l’effettività della tutela giudiziaria in materia di filiazione e a impedire che condotte meramente dilatorie o ostruzionistiche possano pregiudicare l’accertamento della verità biologica.
Il comportamento processuale del presunto padre assume, pertanto, un ruolo centrale nel giudizio, potendo da solo concorrere a fondare il convincimento del giudice sulla fondatezza della domanda di accertamento della paternità.
- Il presunto padre può rifiutarsi di sottoporsi agli esami genetici?
Sì, ma il rifiuto non è neutro: secondo la Cassazione può essere valutato dal giudice come elemento di prova ai sensi dell’art. 116 c.p.c.
- Il rifiuto viola il diritto alla privacy?
No. La Corte chiarisce che gli accertamenti genetici disposti dal giudice sono finalizzati esclusivamente alla tutela di diritti fondamentali e avvengono nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.
- È necessario dimostrare prima l’esistenza di un rapporto sessuale?
No. In base all’art. 269 c.c., l’ammissione degli esami ematologici non è subordinata alla prova di un rapporto tra le parti.
- Il rifiuto può bastare per accertare la paternità?
Sì, se valutato unitamente ad altri elementi e dichiarazioni, il rifiuto può fondare il convincimento del giudice.
- Qual è il principio affermato dalla Cassazione?
Il principio di libertà della prova nello stato di filiazione: non esiste una gerarchia tra i mezzi istruttori e il comportamento processuale delle parti è pienamente valutabile.