Adozioni speciali: la Corte costituzionale tutela l’identità del minore
Massima
È costituzionalmente illegittimo l’art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in relazione all’art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente al minore adottato in casi particolari di assumere esclusivamente il cognome dell’adottante, quando i consensi e gli assensi previsti dagli artt. 45 e 46 della legge n. 184/1983 siano favorevoli e tale scelta risponda al preminente interesse del minore.
Quadro normativo di riferimento
La questione di legittimità costituzionale investe l’art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore a una famiglia), in coordinamento con l’art. 299, primo comma, del codice civile, in relazione agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, nonché all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, concernente il diritto al rispetto della vita privata e familiare.
La questione sollevata dal Tribunale per i minorenni di Bari
Il Tribunale per i minorenni di Bari ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 55 della legge n. 184/1983 nella parte in cui impedisce la sostituzione del cognome del minore adottando, consentendo esclusivamente l’anteposizione del cognome dell’adottante a quello originario. Secondo il giudice rimettente, tale rigidità normativa può ostacolare la tutela dell’identità personale del minore e il pieno sviluppo della sua personalità, determinando una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina della filiazione e dell’adozione del maggiore d’età.
Il cognome come elemento dell’identità personale
La Corte costituzionale ribadisce che il cognome costituisce un elemento essenziale dell’identità personale, in quanto riflette i legami familiari e sociali del soggetto e si consolida nel tempo come componente stabile della personalità. Una disciplina rigida di attribuzione del cognome può risultare lesiva dell’identità del minore, soprattutto nei casi in cui i legami con la famiglia biologica siano assenti o marginali.
Il principio del best interest of the child
La valutazione dell’interesse del minore si colloca nell’ambito del principio del best interest of the child, che integra fonti costituzionali e convenzionali, imponendo al giudice una valutazione concreta e individualizzata della soluzione più idonea a tutelare lo sviluppo armonico della personalità del minore adottato.
Il ruolo del giudice minorile e i limiti della procedura amministrativa
La Corte sottolinea che la procedura amministrativa di cambio del cognome ha carattere residuale rispetto alla valutazione complessiva richiesta nei procedimenti di adozione in casi particolari, che deve essere rimessa al giudice minorile, quale garante della pienezza del contraddittorio e della tutela dell’interesse superiore del minore.
La declaratoria di illegittimità costituzionale
La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 55 della legge n. 184/1983, in riferimento all’art. 299, primo comma, c.c., nella parte in cui non consente al minore adottando di assumere esclusivamente il cognome dell’adottante, quando i consensi siano favorevoli e il giudice accerti che tale soluzione risponde al preminente interesse del minore.
Portata e ricadute della decisione
La pronuncia introduce una facoltà derogatoria rispetto alla regola dell’anteposizione del cognome, rafforza la tutela dell’identità personale del minore e armonizza la disciplina interna con i principi internazionali, offrendo un precedente di rilievo per i futuri procedimenti di adozione in casi particolari.
- La Corte costituzionale consente la sostituzione del cognome del minore adottato?
Con la sentenza n. 210/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il divieto assoluto di sostituire il cognome del minore adottato in casi particolari con quello dell’adottante, quando ciò risponde al preminente interesse del minore.
- In quali condizioni è possibile attribuire al minore il solo cognome dell’adottante?
La sostituzione è possibile quando i consensi e gli assensi previsti dagli artt. 45 e 46 della legge n. 184/1983 sono favorevoli e il giudice minorile accerta che la scelta è conforme all’interesse superiore del minore.
- La sentenza elimina la regola dell’anteposizione del cognome?
La regola dell’anteposizione resta quella ordinaria, ma la Corte introduce una facoltà derogatoria, rimessa alla valutazione del giudice nel singolo caso.
- Qual è il ruolo del giudice minorile nella scelta del cognome?
Il giudice minorile valuta in concreto l’interesse del minore, tenendo conto dell’età, dell’identità personale, dei legami familiari e del contesto adottivo.
- La sostituzione del cognome incide sui rapporti con la famiglia biologica?
La Corte chiarisce che il mutamento del cognome non comporta la recisione dei legami giuridici o affettivi con la famiglia d’origine.
- La procedura amministrativa di cambio del cognome resta applicabile?
Sì, ma solo in via residuale. Nei casi di adozione in casi particolari la decisione sul cognome deve essere assunta dal giudice minorile, quale garante del best interest of the child.