Certificazione di conformità e par condicio: l’immodificabilità dell’offerta secondo il Consiglio di Stato
Massima
I requisiti richiesti dalla lex specialis devono essere posseduti fin dal momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non potendo derogarsi al principio di immodificabilità dell’offerta di cui all’art. 101, comma 3, ultima parte, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nemmeno nell’ottica del principio di risultato.
Premessa
Con la sentenza n. 9663 del 9 dicembre 2025, il Consiglio di Stato – Sezione III – torna a pronunciarsi sul principio di immodificabilità dell’offerta, offrendo chiarimenti di particolare rilievo sistematico in ordine ai limiti applicativi del principio di risultato e al rapporto tra requisiti di partecipazione, par condicio dei concorrenti e normativa europea.
La decisione si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale volto a preservare la rigidità delle regole di gara, soprattutto quando i requisiti richiesti discendono direttamente da fonti sovranazionali inderogabili.
Il quadro normativo: art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023
L’art. 101, comma 3, ultima parte, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 sancisce espressamente il principio di immodificabilità dell’offerta, imponendo che i requisiti di partecipazione e le caratteristiche essenziali dell’offerta siano posseduti e dimostrati entro il termine di presentazione della stessa.
Tale previsione risponde all’esigenza di garantire la par condicio competitorum e di impedire che integrazioni o modifiche successive possano alterare l’equilibrio concorrenziale tra gli operatori economici.
Il caso concreto e la natura del requisito controverso
Nel caso sottoposto all’esame del giudice amministrativo, la carenza riguardava il mancato possesso, al momento della presentazione dell’offerta, della certificazione attestante la qualificazione del prodotto come dispositivo medico.
Il Consiglio di Stato chiarisce che tale requisito non è espressione di una scelta discrezionale della stazione appaltante, ma costituisce applicazione necessaria della normativa europea di settore, rispetto alla quale la lex specialis assume carattere meramente riproduttivo.
Ne consegue l’impossibilità di ammettere alla procedura prodotti non conformi alla disciplina europea, essendo in gioco interessi primari quali la sicurezza, la qualità e la tutela della salute.
Certificazione di conformità e limiti al principio di equivalenza
Particolarmente significativa è l’esclusione della possibilità di ricorrere al principio di equivalenza per supplire alla mancanza della certificazione di conformità.
Il Collegio evidenzia come la certificazione rappresenti l’esito di un procedimento tipizzato, inderogabile e autonomo rispetto alla procedura di gara, non sostituibile da valutazioni discrezionali della commissione.
La gara pubblica non può, infatti, trasformarsi nella sede impropria per l’accertamento tecnico di requisiti che devono essere verificati secondo procedure specifiche e in contesti differenti.
Inammissibilità dell’integrazione documentale in corso di gara
La successiva registrazione del dispositivo presso il Repertorio dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute, intervenuta in corso di gara, viene qualificata dal Consiglio di Stato come documentazione innovativa e non meramente integrativa.
Essa, pertanto, non è idonea a dimostrare il possesso del requisito al momento della presentazione dell’offerta, risolvendosi in una modifica sostanziale della stessa, vietata dal principio di immodificabilità.
Principio di risultato e tutela della par condicio
La sentenza chiarisce, inoltre, che il principio di risultato non può essere invocato per legittimare deroghe alle regole fondamentali della procedura di gara.
Tale principio non può essere utilizzato per sovvertire la scansione procedimentale fisiologica né per neutralizzare gli oneri posti a carico dei concorrenti, pena la compromissione della par condicio e della legalità dell’azione amministrativa.
Conclusioni
La pronuncia in commento ribadisce la centralità del principio di immodificabilità dell’offerta quale presidio imprescindibile di legalità, trasparenza e parità di trattamento nelle procedure di evidenza pubblica.
Il principio di risultato, pur valorizzato dal nuovo Codice dei contratti pubblici, non può mai tradursi in una compressione delle regole fondamentali della gara, soprattutto quando sono in gioco requisiti imposti dalla normativa europea.
FAQ finali
- Che cos’è il principio di immodificabilità dell’offerta?
Il principio di immodificabilità dell’offerta impone che l’offerta presentata dal concorrente non possa essere modificata o integrata dopo la scadenza del termine di presentazione, a tutela della par condicio e della trasparenza della procedura di gara.
- I requisiti di partecipazione devono essere posseduti al momento della presentazione dell’offerta?
Sì. Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, i requisiti richiesti dalla lex specialis devono essere posseduti fin dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
- È possibile integrare successivamente la documentazione mancante?
No. L’integrazione documentale successiva che incide sul possesso dei requisiti di partecipazione viola il principio di immodificabilità dell’offerta e non è consentita nemmeno invocando il principio di risultato.
- Il principio di risultato può giustificare l’ammissione di un’offerta carente?
No. Il principio di risultato non può essere applicato in modo da sovvertire la scansione procedimentale della gara né da neutralizzare gli oneri che gravano sui concorrenti.
- Il principio di equivalenza può sostituire la certificazione di conformità?
No. In presenza di requisiti imposti dalla normativa europea, la certificazione di conformità costituisce l’unica modalità idonea a dimostrare il possesso del requisito e non può essere sostituita da valutazioni discrezionali della commissione di gara.
- La registrazione del prodotto in corso di gara sana la carenza del requisito?
No. La registrazione intervenuta in corso di gara ha carattere innovativo e non integrativo e non può dimostrare il possesso del requisito al momento della presentazione dell’offerta.
- La buona fede dell’operatore economico è rilevante?
La buona fede può escludere la mala fede, ma non è sufficiente a fondare un affidamento incolpevole tutelabile quando il concorrente è consapevole della carenza del requisito richiesto dalla lex specialis.