Obbligo di presentazione e controllo di legalità nella giurisprudenza di legittimità
Massima
In tema di convalida del provvedimento del Questore che impone l’obbligo di presentazione presso un ufficio o comando di polizia in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, il giudice è chiamato a svolgere un controllo di legalità che si innesta sulla valutazione preventiva dell’autorità amministrativa, titolare della funzione di prevenzione. È legittima la motivazione per relationem quando, unitamente all’atto convalidato, consente di ricostruire adeguatamente il percorso logico-giuridico seguito.
Il quadro normativo e la funzione preventiva del Questore
Il provvedimento con cui il Questore impone all’interessato l’obbligo di presentazione presso un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive si colloca nell’alveo delle misure di prevenzione atipiche, funzionali alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
La valutazione dei presupposti per l’adozione della misura è rimessa in via primaria all’autorità amministrativa, cui la legge attribuisce un ampio margine di apprezzamento nell’ambito dell’attività preventiva.
La convalida giurisdizionale e il controllo di legalità
Secondo la Suprema Corte, la convalida del provvedimento da parte dell’autorità giudiziaria non comporta una rivalutazione piena del merito della scelta amministrativa, ma si sostanzia in un controllo di legalità, analogo a quello previsto per altri provvedimenti provvisori restrittivi della libertà personale adottabili dall’autorità di polizia.
Tale controllo trova fondamento nell’art. 13, terzo comma, della Costituzione, che impone l’intervento del giudice quale garanzia essenziale contro arbitri e compressioni indebite delle libertà fondamentali.
Natura “servente” del provvedimento amministrativo
La Cassazione ribadisce che l’atto del Questore assume una natura necessariamente “servente” rispetto all’intervento dell’autorità giudiziaria.
Il giudice, nel procedere alla convalida, verifica:
- l’esistenza dei presupposti legittimanti la misura;
- la coerenza logico-giuridica della motivazione;
- il rispetto delle garanzie costituzionali.
Motivazione per relationem: quando è legittima
Un passaggio centrale della decisione riguarda la legittimità della motivazione per relationem del provvedimento di convalida.
La Corte chiarisce che tale tecnica motivazionale è ammissibile quando:
- la motivazione del giudice si sald(a) con quella dell’atto amministrativo;
- il complesso delle argomentazioni consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal Questore;
- la misura risulta già conoscibile dall’interessato, senza pregiudizio per il diritto di difesa.
- Il giudice può rivalutare il merito del provvedimento del Questore?
No, il controllo è limitato alla legalità dell’atto e alla sussistenza dei presupposti normativi.
- La motivazione per relationem è sempre legittima?
È legittima solo se, unitamente all’atto richiamato, consente di comprendere pienamente la ratio della misura.
- L’obbligo di presentazione incide sulla libertà personale?
Sì, in forma limitata, ed è per questo soggetto al controllo giurisdizionale ex art. 13 Cost.