Art. 28 Ord. pen. e figli minori: limiti e bilanciamento nel regime detentivo
Il quadro normativo: art. 28 e art. 45 della legge n. 354/1975
L’art. 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) attribuisce rilievo centrale al mantenimento, miglioramento e ristabilimento delle relazioni familiari del detenuto e dell’internato, al fine di evitare che l’esperienza carceraria produca un’emarginazione non necessaria e una sofferenza non funzionale alla finalità rieducativa della pena.
Tale impostazione trova ulteriore conferma nell’art. 45 del medesimo testo normativo, che prevede specifiche azioni di assistenza alle famiglie dei detenuti, rafforzando la dimensione relazionale e sociale del trattamento penitenziario.
Dal sistema normativo emerge, dunque, un diritto soggettivo del detenuto alla conservazione dei legami familiari, cui corrisponde un obbligo dell’amministrazione penitenziaria di predisporre strumenti e modalità idonee a renderne effettivo l’esercizio.
Regimi detentivi speciali e bilanciamento degli interessi
Anche nei regimi detentivi di particolare rigore, come quello previsto dall’art. 41-bis O.P., i diritti al trattamento ordinario non possono essere soppressi, ma solo modulati nelle modalità di esercizio, al fine di tutelare le esigenze di sicurezza e di ordine pubblico.
Il necessario bilanciamento tra affetti familiari e sicurezza collettiva
La Corte ribadisce che il diritto alla vita familiare del detenuto e la tutela della collettività devono essere oggetto di un costante bilanciamento, da operarsi in concreto e non in via astratta.
Ne consegue che ogni restrizione deve risultare proporzionata, ragionevole e funzionale allo scopo di sicurezza perseguito, senza tradursi in un annullamento indiscriminato delle relazioni affettive.
Doni e alimenti ai familiari infradodicenni: il valore relazionale del “dono”
In tale prospettiva si inserisce la questione relativa alla possibilità di consegnare ai familiari minori di 12 anni doni o alimenti acquistati in sopravvitto.
La Cassazione valorizza il significato simbolico del dono, qualificandolo come una forma di manifestazione del pensiero e dell’affetto, idonea a testimoniare la persistenza e la stabilità del legame familiare anche in costanza di detenzione.
Tale forma di espressione assume un rilievo ancora maggiore quando rivolta a minori in tenera età, per i quali il dono rappresenta uno strumento immediato e comprensibile di comunicazione affettiva, capace di preservare la relazione genitore-figlio.
Il principio affermato dalla Cassazione
Secondo la Suprema Corte, il divieto generalizzato di consegna di beni o alimenti ai familiari infradodicenni non può ritenersi automaticamente giustificato. È, invece, necessario verificare se, nel caso concreto, la prevalenza dell’esigenza di sicurezza sia adeguatamente motivata e se il bilanciamento con il diritto alla conservazione dei rapporti familiari sia stato effettivamente garantito.
La restrizione, pertanto, deve essere il risultato di una valutazione individualizzata, non potendo risolversi in una compressione sproporzionata di un diritto fondamentale del detenuto.
Conclusioni
La sentenza n. 2192/2026 si colloca nel solco di un orientamento volto a riaffermare la centralità dei legami familiari nel trattamento penitenziario, anche nei regimi detentivi più rigorosi, ribadendo che la sicurezza collettiva non può tradursi in un sacrificio assoluto delle relazioni affettive, specie quando coinvolgono minori.
FAQ finali
- È un diritto del detenuto mantenere i rapporti familiari?
Sì. L’art. 28 dell’Ordinamento penitenziario riconosce al detenuto un diritto soggettivo alla conservazione dei legami familiari, cui corrisponde un obbligo dell’amministrazione penitenziaria.
- Il regime 41-bis può annullare i rapporti familiari del detenuto?
No. Secondo la Cassazione, anche nei regimi detentivi speciali i diritti al trattamento ordinario non possono essere soppressi, ma solo modulati nelle modalità di esercizio.
- È legittimo vietare la consegna di doni ai figli minori del detenuto?
Non in via generalizzata. Il divieto deve essere giustificato da una valutazione concreta e proporzionata delle esigenze di sicurezza.
- Perché il dono ai minori è rilevante dal punto di vista giuridico?
Il dono costituisce una forma di manifestazione del pensiero e dell’affetto, particolarmente significativa nei confronti dei minori, per i quali rappresenta un mezzo immediato di comunicazione affettiva.
- Qual è il principio affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 2192/2026?
Il bilanciamento tra tutela dei rapporti familiari e sicurezza collettiva deve avvenire in concreto e non può tradursi in una compressione automatica e sproporzionata dei diritti del detenuto.