Compatibilità paesaggistica postuma: la PA non è esente dalle sanzioni
Massima
In caso di accertamento postumo della compatibilità paesaggistica, la sanzione amministrativa prevista dall’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004 si applica non solo ai privati, ma anche alle pubbliche amministrazioni, tenute a comportamenti non solo rispettosi della legge, ma anche virtuosi ed esemplari.
Il quadro normativo di riferimento
La disciplina delle opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica, in violazione dell’art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), è improntata al principio della tutela effettiva del paesaggio, bene di rango costituzionale.
In via generale, tali interventi non sono suscettibili di sanatoria mediante il semplice pagamento di una somma di denaro, ma comportano l’applicazione della sanzione reale della rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Le deroghe alla sanzione ripristinatoria: l’art. 167, commi 4 e 5
Il legislatore ha tuttavia previsto ipotesi eccezionali di deroga alla sanzione reale. In particolare, ai sensi dell’art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004, è ammesso l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica per talune categorie di interventi.
In tali casi:
- il proprietario, possessore o detentore dell’immobile può presentare domanda di accertamento;
- l’autorità competente deve pronunciarsi entro 180 giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza, da rendersi entro 90 giorni;
- qualora l’accertamento sia positivo, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui al comma 5.
Sanzioni paesaggistiche e responsabilità: l’illecito permanente
Le sanzioni pecuniarie in materia paesaggistica:
- non hanno carattere punitivo in senso stretto;
- sono sottratte al principio della responsabilità personale di cui alla legge n. 689/1981;
- presidiano un interesse pubblico primario, volto alla conservazione del paesaggio.
Il relativo potere sanzionatorio è esercitabile finché perdura l’illecito, che ha natura permanente e cessa solo con:
- la rimessione in pristino, oppure
- il pagamento della sanzione irrogata.
L’assoggettabilità delle pubbliche amministrazioni alla sanzione
Con la sentenza n. 8712/2025, il Consiglio di Stato chiarisce un profilo di particolare rilievo: anche le pubbliche amministrazioni possono essere destinatarie della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004.
Le norme poste a tutela dell’ambiente:
- non sono rivolte esclusivamente ai privati;
- devono essere osservate, a maggior ragione, dalle amministrazioni pubbliche, chiamate a svolgere un ruolo esemplare e virtuoso.
Conclusioni
La decisione in commento rafforza l’orientamento secondo cui la tutela del paesaggio impone obblighi stringenti anche alle pubbliche amministrazioni, le quali non possono sottrarsi all’applicazione delle sanzioni previste dall’ordinamento in caso di violazioni paesaggistiche, salvo deroghe espresse e tassative.
- Che cos’è l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica?
È la procedura prevista dall’art. 167, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 42/2004 che consente, in casi tassativi, di verificare ex post la compatibilità paesaggistica di opere realizzate in assenza di autorizzazione, evitando la rimessione in pristino e applicando una sanzione pecuniaria.
- L’accertamento postumo equivale a una sanatoria edilizia?
No. L’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica non costituisce una sanatoria in senso proprio, ma una deroga eccezionale al principio della rimessione in pristino, ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
- Quando si applica la sanzione pecuniaria ex art. 167 d.lgs. 42/2004?
La sanzione si applica quando l’autorità competente accerta la compatibilità paesaggistica dell’intervento eseguito senza autorizzazione, in alternativa alla sanzione reale della rimozione dell’opera.
- La sanzione pecuniaria richiede l’esistenza di un danno ambientale?
No. Secondo la giurisprudenza consolidata, la sanzione ha natura amministrativa e non risarcitoria e può essere irrogata anche in assenza di un danno ambientale concreto. Il danno rileva solo ai fini della quantificazione dell’importo.
- Come viene determinato l’importo della sanzione paesaggistica?
L’importo è pari al maggiore valore tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la violazione, ed è determinato previa perizia di stima, ai sensi dell’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004.
- La sanzione paesaggistica può essere applicata anche alle pubbliche amministrazioni?
Sì. Il Consiglio di Stato ha chiarito che la sanzione pecuniaria per accertamento postumo della compatibilità paesaggistica si applica anche alle pubbliche amministrazioni, che sono tenute al rispetto delle norme di tutela del paesaggio.
- Esistono deroghe per le opere realizzate da pubbliche amministrazioni?
Sì, ma solo nei casi espressamente previsti dalla legge. In particolare, l’esclusione della sanzione è prevista dall’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001, come modificato dal d.l. n. 69/2024, ed è norma di stretta interpretazione.
- La sanzione paesaggistica è soggetta a prescrizione?
No. L’illecito paesaggistico ha natura permanente e il potere sanzionatorio dell’amministrazione perdura fino alla rimessione in pristino o al pagamento della sanzione irrogata.
- Chi è il soggetto obbligato al pagamento della sanzione?
È obbligato al pagamento il trasgressore, ossia il soggetto che ha realizzato l’opera abusiva, a prescindere dalla sua natura pubblica o privata.
- Qual è la finalità della sanzione pecuniaria in materia paesaggistica?
La sanzione è finalizzata alla tutela effettiva del paesaggio, bene di interesse pubblico primario e di rilievo costituzionale, e non ha finalità punitive in senso stretto.