Licenziamento per giusta causa e telecamere occulte: confini di liceità dei controlli difensivi
Sintesi iniziale
La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 3495/2025, torna a pronunciarsi sulla legittimità del licenziamento per giusta causa fondato su riprese video occulte, chiarendo quando i controlli difensivi del datore di lavoro possano ritenersi leciti alla luce dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori e della normativa privacy. La decisione si inserisce nel solco del consolidato orientamento della Corte di Cassazione e della Corte EDU, ribadendo la necessità di un fondato sospetto, della finalità difensiva e del rispetto del principio di proporzionalità.
Il caso esaminato dalla Corte d’Appello di Roma
La controversia trae origine dal licenziamento per giusta causa di una lavoratrice impiegata nella cernita dei materiali presso un impianto di trattamento rifiuti.
L’azienda, a seguito di sospetti circa condotte illecite, aveva incaricato un’agenzia investigativa e installato telecamere occulte, documentando la sottrazione sistematica di materiali di valore commerciale (cavi elettrici, metalli e punti fedeltà), occultati in sacche personali e asportati dall’impianto.
La lavoratrice impugnava il recesso, deducendo:
- la violazione dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori;
- l’illiceità del trattamento dei dati personali;
- il carattere massivo e invasivo dei controlli.
Il Tribunale di Roma rigettava il ricorso; decisione confermata integralmente in appello.
I controlli difensivi e l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui i controlli difensivi in senso stretto, diretti ad accertare specifiche condotte illecite, non rientrano nel perimetro applicativo dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, purché non abbiano ad oggetto l’ordinaria attività lavorativa.
Onere della prova e limiti di utilizzabilità delle riprese
Grava sul datore di lavoro l’onere di:
- allegare e dimostrare le circostanze concrete che hanno giustificato l’attivazione del controllo tecnologico;
- provare la collocazione temporale di tali circostanze, che segna il limite di utilizzabilità dei dati raccolti.
Non è consentito rendere retroattivamente lecito un controllo illegittimo al momento della sua effettuazione, né estendere indebitamente l’area del controllo difensivo.
Il bilanciamento tra tutela aziendale e diritti fondamentali del lavoratore
La Corte d’Appello richiama, inoltre, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in particolare il caso López Ribalda c. Spagna (2019), secondo cui:
- l’esistenza di un ragionevole sospetto di illecito può giustificare l’installazione di strumenti occulti;
- non è invece ammissibile che qualsiasi sospetto minimo legittimi forme invasive di videosorveglianza.
Successivamente, la Corte EDU ha confermato tale impostazione anche in materia di geolocalizzazione dei lavoratori, valorizzando il corretto bilanciamento tra:
- diritto alla vita privata (art. 8 CEDU);
- libertà di iniziativa economica e tutela del patrimonio aziendale.
I principi di diritto affermati
In conclusione, la Corte d’Appello di Roma afferma che:
- i controlli tramite agenzie investigative sono leciti se non sconfinano nel controllo dell’attività lavorativa ordinaria;
- i controlli difensivi in senso stretto non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 4 St. lav.;
- tali controlli devono essere mirati, proporzionati ed ex post;
- incombe sul datore di lavoro l’onere di provare il fondato sospetto che ha giustificato l’attivazione del controllo.
- Quando il datore di lavoro può installare telecamere occulte sui dipendenti?
Il datore di lavoro può ricorrere a telecamere occulte solo in presenza di un fondato e ragionevole sospetto circa la commissione di illeciti estranei al mero inadempimento della prestazione lavorativa, e purché il controllo sia mirato, proporzionato ed ex post.
- I controlli difensivi rientrano nell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori?
I controlli difensivi in senso stretto, diretti ad accertare specifiche condotte illecite di singoli dipendenti, non rientrano nel perimetro applicativo dell’art. 4 St. lav., purché non abbiano ad oggetto l’ordinaria attività lavorativa.
- Le riprese video possono essere utilizzate per il licenziamento?
Sì, le riprese video possono essere utilizzate nel procedimento disciplinare e in giudizio solo se acquisite lecitamente, ossia dopo l’emersione del fondato sospetto e nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e finalità difensiva.
- Chi deve provare la legittimità dei controlli difensivi?
Grava sul datore di lavoro l’onere di allegare e dimostrare le circostanze concrete che hanno giustificato l’attivazione del controllo tecnologico, nonché la loro collocazione temporale.
- La normativa privacy impedisce sempre i controlli difensivi?
No. La normativa privacy non esclude in assoluto i controlli difensivi, ma impone un bilanciamento tra tutela del patrimonio aziendale e diritto alla riservatezza e dignità del lavoratore, secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza nazionale ed europea.
- È legittimo un controllo generalizzato su tutti i dipendenti?
No. Un controllo generalizzato e preventivo sull’attività lavorativa è illegittimo. I controlli difensivi devono essere specifici, circoscritti e giustificati da indizi concreti di comportamenti illeciti.