Concorrenza ed efficienza negli appalti pubblici: quando il lotto unico è legittimo
La suddivisione in lotti tra concorrenza ed efficienza amministrativa
Con la sentenza n. 9462 del 2 dicembre 2025, il Consiglio di Stato torna a pronunciarsi sul delicato equilibrio tra finalità proconcorrenziale e interesse pubblico alla gestione efficiente del servizio, chiarendo che, anche nel vigente Codice dei contratti pubblici, la suddivisione dell’appalto in lotti non costituisce un obbligo, bensì una facoltà rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante.
La scelta di unificare l’appalto in un unico lotto può risultare legittima quando sia funzionale a garantire una gestione complessiva, coordinata ed efficiente della prestazione negoziale, purché adeguatamente motivata.
Il quadro normativo: l’art. 58 del d.lgs. n. 36/2023
Il riferimento normativo è l’art. 58, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che impone alle stazioni appaltanti di motivare la mancata suddivisione dell’appalto in lotti, tenendo conto dei principi europei in materia di concorrenza e tutela delle PMI.
Tale disposizione, tuttavia, non introduce un obbligo generalizzato di frazionamento dell’appalto, ma richiede una valutazione ponderata delle esigenze sottese alla specifica operazione contrattuale.
Il diritto dell’Unione Europea e l’efficienza della spesa pubblica
Nella valutazione della legittimità della scelta amministrativa assume rilievo il diritto eurounitario. Il considerando n. 2 della Direttiva 2014/24/UE include tra gli obiettivi della disciplina sugli appalti pubblici l’uso più efficiente possibile dei finanziamenti pubblici e l’incremento dell’efficienza della spesa.
La tensione proconcorrenziale, pertanto, non rappresenta un valore assoluto, ma deve essere letta in combinato con altri interessi di rango equivalente, quali la funzionalità organizzativa e l’efficacia della prestazione contrattuale.
Continuità con il precedente Codice dei contratti pubblici
Il Consiglio di Stato richiama il proprio orientamento consolidato, ribadendo che l’art. 58 del d.lgs. n. 36/2023 si pone in continuità con l’art. 51 del d.lgs. n. 50/2016.
Come evidenziato nella Relazione al Codice, la suddivisione in lotti assolve a una funzione prevalentemente proconcorrenziale, che può entrare in conflitto con l’interesse pubblico al conseguimento del risultato perseguito dall’amministrazione attraverso il contratto.
Lotto unico e subappalto come strumento di equilibrio
Elemento centrale della pronuncia è il riconoscimento del subappalto quale strumento idoneo a bilanciare le esigenze contrapposte.
La scelta di unificare l’appalto in un solo lotto risulta legittima quando:
- consente una gestione complessiva e coordinata della prestazione;
- garantisce l’efficienza organizzativa dell’amministrazione;
- lascia spazio al subappalto per la valorizzazione delle competenze specialistiche;
- favorisce, in via indiretta, la partecipazione delle piccole e medie imprese.
Tale soluzione dimostra un consapevole contemperamento degli interessi coinvolti.
I limiti del sindacato giurisdizionale
Il sindacato del giudice amministrativo deve limitarsi alla verifica della non illogicità e non irrazionalità della motivazione posta a fondamento della scelta della stazione appaltante.
In presenza di una motivazione coerente e ragionevole, la decisione di procedere con un appalto in unico lotto non può essere censurata.
- Quando è legittimo un appalto in unico lotto?
È legittimo quando la scelta è funzionale a garantire un’efficiente e coordinata gestione del servizio ed è sorretta da una motivazione non illogica o irrazionale.
- La suddivisione in lotti è obbligatoria nel nuovo Codice dei contratti pubblici?
No. L’art. 58 del d.lgs. n. 36/2023 prevede la suddivisione in lotti come facoltà, non come obbligo, richiedendo solo la motivazione della scelta.
- Qual è il ruolo del subappalto negli appalti in unico lotto?
Il subappalto consente di valorizzare le competenze specialistiche e di favorire l’accesso delle PMI, pur mantenendo una gestione unitaria dell’appalto.
- Il giudice può sindacare la scelta del lotto unico?
Sì, ma solo nei limiti della verifica della ragionevolezza e non illogicità della motivazione amministrativa.
- La disciplina europea impone la suddivisione in lotti?
No. La normativa UE valorizza anche l’efficienza della spesa pubblica e l’uso ottimale dei finanziamenti, lasciando margini di scelta alle amministrazioni.