Detenzione, coltivazione e cessione di droga: quando non c’è concorso di reati
Il quadro normativo: l’art. 73 d.P.R. 309/1990 come norma a più fattispecie
In materia di stupefacenti, l’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 presenta una natura giuridica di norma a più fattispecie, prevedendo una pluralità di condotte tipiche alternative (produzione, coltivazione, detenzione, cessione, ecc.) idonee, ciascuna autonomamente considerata, a integrare il reato.
Da tale impostazione discendono due conseguenze fondamentali:
- il reato è configurabile anche quando il soggetto abbia posto in essere una sola delle condotte tipizzate dalla norma;
- deve invece escludersi il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto realizzi contemporaneamente più azioni tipiche alternative previste dall’art. 73.
Assorbimento delle condotte e unità del fatto
La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 4624 del 3 febbraio 2026 (Sez. V penale), ribadisce che, in presenza di un unico fatto storico, le condotte illecite “minori” perdono la loro individualità e risultano assorbite nell’ipotesi più grave, purché non si tratti di reati materialmente distinti.
Diversamente, il concorso materiale tra più reati rimane configurabile qualora:
- non vi sia prova certa della diretta derivazione della sostanza detenuta dall’attività di coltivazione;
- gli illeciti siano accertati in luoghi diversi o in momenti distinti.
In tal senso si colloca la giurisprudenza che ha riconosciuto il concorso materiale tra coltivazione e detenzione di stupefacenti in assenza di un nesso diretto tra le due condotte (Cass., Sez. VI, n. 22549/2017).
Quando l’assorbimento deve essere escluso
La Suprema Corte chiarisce, tuttavia, che l’assorbimento non opera automaticamente in ogni ipotesi di pluralità di azioni.
Esso deve essere escluso quando le differenti condotte tipiche risultino distinte sul piano:
- ontologico (diversità delle azioni);
- cronologico (tempi differenti);
- psicologico (autonomia delle determinazioni volitive).
Perché possa parlarsi di concorso apparente di norme, è necessario che:
- le diverse condotte siano poste in essere contestualmente o senza apprezzabile soluzione di continuità;
- siano riconducibili allo stesso soggetto;
- abbiano ad oggetto la medesima sostanza stupefacente.
I precedenti giurisprudenziali richiamati
Nel solco di un orientamento consolidato, la Corte richiama precedenti nei quali è stato escluso l’assorbimento:
- dei plurimi episodi di cessione in una precedente condotta di detenzione, oggetto di separato giudizio, in ragione della diversità quantitativa e del differente contesto temporale (Cass., Sez. III, n. 7404/2015);
- principio confermato anche da Cass., Sez. III, n. 23759 del 10 febbraio 2023.
Principio di diritto
In materia di stupefacenti, l’art. 73 d.P.R. 309/1990, quale norma a più fattispecie, esclude il concorso formale di reati quando un unico fatto integri più condotte tipiche alternative; l’assorbimento non opera, invece, qualora le azioni risultino ontologicamente, cronologicamente e psicologicamente autonome.
- Quando si configura il concorso di reati in materia di stupefacenti?
Il concorso è configurabile solo quando le condotte siano autonome e distinte per tempi, modalità e oggetto, non potendosi parlare di un unico fatto unitario.
- Cos’è una “norma a più fattispecie”?
È una norma che prevede più condotte tipiche alternative, ciascuna delle quali è idonea a integrare il reato, come avviene per l’art. 73 d.P.R. 309/1990.
- La detenzione assorbe sempre la cessione di droga?
No. L’assorbimento è escluso quando la cessione costituisce un episodio autonomo, distinto temporalmente e quantitativamente rispetto alla detenzione.
- Qual è il criterio decisivo per l’assorbimento delle condotte?
La contestualità o la mancanza di una soluzione di continuità tra le azioni, riferite alla stessa sostanza e allo stesso soggetto.