Trasferimento del neonato all’estero: i chiarimenti della Cassazione
La questione
La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 2416 del 5 febbraio 2026, interviene nuovamente in materia di sottrazione internazionale di minore, soffermandosi su un profilo particolarmente delicato: l’individuazione della residenza (o dimora) abituale di un neonato di pochi mesi, trasferito dalla madre in uno Stato membro diverso da quello di abituale residenza del padre.
Il principio affermato
Secondo la Suprema Corte, nei casi in cui il minore abbia pochissimi mesi di vita e sia totalmente dipendente dalla madre, l’accertamento della sua dimora abituale non può che muovere dall’analisi della posizione della genitrice che lo accudisce.
In particolare, il giudice è chiamato a verificare:
- le ragioni del trasferimento della madre;
- la durata del soggiorno nello Stato di accoglienza;
- l’effettivo radicamento della madre nel nuovo contesto territoriale;
- il grado di integrazione nell’ambiente sociale e familiare, al quale partecipa inevitabilmente anche il minore.
Tale valutazione deve essere svolta senza tuttavia trascurare la posizione dell’altro genitore, qualora il minore mantenga con lui contatti regolari, in linea con quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 32194/2022).
La nozione di residenza abituale nella Convenzione dell’Aja
Richiamando Cass. n. 32526/2023, la Corte ribadisce che il concetto di residenza abituale, ai fini dell’applicazione della Convenzione dell’Aja sulla sottrazione internazionale di minori, è funzionale all’obiettivo del ripristino dello status quo del minore e deve essere ancorato al luogo che evidenzi una concreta integrazione in un ambiente sociale e familiare.
A tal fine occorre considerare, tra gli altri elementi:
- la durata e la regolarità del soggiorno nello Stato;
- le condizioni e le ragioni del trasferimento;
- la cittadinanza del minore;
- le relazioni familiari e sociali;
- ogni ulteriore circostanza di fatto rilevante nel caso concreto.
Il ruolo centrale della madre nei primi mesi di vita
La Corte sottolinea che, nel caso di un neonato, l’ambiente sociale e familiare di riferimento coincide necessariamente con quello della persona da cui dipende. Pertanto, quando il minore è effettivamente accudito dalla madre, l’analisi della sua residenza abituale passa inevitabilmente dalla verifica del grado di integrazione della genitrice nel territorio dello Stato di accoglienza.
In questo solco si colloca anche la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (causa C-497/10, sentenza 22 dicembre 2010), secondo cui la residenza abituale deve essere determinata tenendo conto di tutte le circostanze fattuali specifiche, con particolare attenzione alla regolarità, alle condizioni e ai motivi del soggiorno del genitore di riferimento.
Conclusioni
La sentenza n. 2416/2026 conferma un approccio caso per caso, fondato su una valutazione concreta e non automatica della residenza abituale del minore, valorizzando il legame sostanziale con l’ambiente di vita effettivo e il superiore interesse del bambino, soprattutto nei primissimi mesi di vita.
- Quando si parla di sottrazione internazionale di minore?
Quando un genitore trasferisce o trattiene il figlio in uno Stato diverso da quello di residenza abituale, in violazione dei diritti di affidamento dell’altro genitore.
- Come si individua la residenza abituale di un neonato?
Nei primi mesi di vita, la residenza abituale del minore coincide, di regola, con quella del genitore da cui dipende, valutando l’integrazione di quest’ultimo nel contesto sociale e familiare.
- Il trasferimento della madre è di per sé illecito?
No, l’illiceità va valutata caso per caso, tenendo conto delle ragioni del trasferimento, della durata del soggiorno e dell’interesse superiore del minore.
- Qual è il ruolo della Convenzione dell’Aja?
La Convenzione dell’Aja mira a ripristinare lo status quo del minore, individuando la sua residenza abituale sulla base di criteri sostanziali e non meramente formali.