Fallimento aperto prima del Codice della crisi: resta il concordato fallimentare
Il quadro normativo di riferimento
La sentenza n. 2819 dell’8 febbraio 2026 affronta una questione di diritto intertemporale di particolare rilievo: l’individuazione della disciplina applicabile al concordato quando la procedura fallimentare sia stata aperta prima dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), ma la proposta concordataria sia stata depositata successivamente.
La Corte fornisce un’interpretazione letterale e sistematica dell’art. 390 CCII, chiarendo i confini tra il “vecchio” concordato fallimentare e il nuovo concordato nella liquidazione giudiziale.
Concordato applicabile: rileva la data di apertura della procedura
Secondo la Cassazione, l’elemento dirimente è la data di apertura della procedura fallimentare.
In particolare, quando il fallimento è stato dichiarato prima dell’entrata in vigore del CCII, trova applicazione la disciplina del concordato fallimentare, anche se la proposta è stata presentata in epoca successiva.
La Corte esclude, dunque, l’applicabilità della disciplina del concordato nella liquidazione giudiziale, ritenendo che il legislatore abbia inteso preservare la continuità del regime normativo della procedura già in corso.
Proposta di concordato formulata da un terzo
Un ulteriore profilo di interesse riguarda la proposta di concordato fallimentare presentata da un soggetto terzo, costituito in forma societaria, nell’ambito del fallimento di un’impresa individuale.
La Cassazione precisa che:
- non trova applicazione l’art. 152 l.fall.,
- le formalità ivi previste sono richieste solo quando la proposta è presentata dalla società fallita,
- tali prescrizioni non si estendono alla proposta formulata da un terzo estraneo alla procedura.
La pronuncia valorizza, quindi, una lettura funzionale della norma, coerente con la diversa posizione soggettiva del proponente.
Deposito di una proposta successiva e operazioni di voto
La sentenza affronta infine la questione del deposito di una proposta concorrente dopo che il giudice delegato abbia già:
- disposto la comunicazione ai creditori della prima proposta;
- fissato il termine per l’eventuale dissenso ai sensi dell’art. 125, comma 2, l.fall.
In tale ipotesi, il soggetto che deposita una proposta successiva:
- non ha diritto alla revoca del decreto del giudice delegato;
- non può ottenere la sospensione delle operazioni di voto già avviate.
Resta tuttavia ferma la possibilità per gli organi della procedura, secondo valutazioni di opportunità non sindacabili in sede di legittimità, di informare i creditori circa la sopravvenienza di una nuova proposta.
Considerazioni conclusive
La decisione in commento ribadisce un principio di continuità normativa nelle procedure concorsuali pendenti, limitando l’applicazione del CCII ai soli procedimenti instaurati sotto il nuovo regime.
La sentenza si inserisce in un filone giurisprudenziale volto a:
- garantire certezza del diritto;
- evitare applicazioni ibride delle discipline;
- tutelare l’affidamento dei creditori e degli operatori della procedura.
- Quale disciplina si applica se il fallimento è precedente al Codice della crisi?
Si applica la disciplina del concordato fallimentare, anche se la proposta è successiva all’entrata in vigore del CCII.
- È applicabile il concordato nella liquidazione giudiziale ai fallimenti pre-CCII?
No, secondo la Cassazione la disciplina della liquidazione giudiziale non si estende alle procedure fallimentari già aperte.
- Le formalità dell’art. 152 l.fall. valgono per il concordato proposto da un terzo?
No, tali formalità si applicano solo alla proposta presentata dalla società fallita.
- È possibile sospendere il voto dei creditori in caso di proposta successiva?
No, il deposito di una proposta concorrente non comporta automaticamente la revoca del decreto né la sospensione delle operazioni di voto.