Accesso civico generalizzato: oscuramento sì, diniego automatico no
Premessa
Con il Provvedimento n. 41 del 29 gennaio 2026, il Garante per la protezione dei dati personali interviene sul rapporto tra accesso civico generalizzato e tutela dei dati personali, offrendo chiarimenti in merito all’ostensione del curriculum professionale di soggetti incaricati dalla pubblica amministrazione.
Il diniego generico e l’obbligo di motivazione
Il Garante ribadisce che il diniego opposto dall’amministrazione non può fondarsi su formule generiche relative alla tutela della riservatezza, ma deve essere sorretto da una motivazione puntuale e circostanziata, idonea a dimostrare il pregiudizio concreto ai diritti dell’interessato.
Curriculum vitae e distinzione tra dati personali e informazioni professionali
Il provvedimento introduce un’importante distinzione:
- Dati personali in senso stretto (es. recapiti, dati familiari, informazioni non pertinenti)
- Informazioni professionali funzionali alla verifica della correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa
Nel caso di incarichi pubblici, il curriculum:
- è strumentale alla verifica dei requisiti
- consente il controllo diffuso sull’operato della PA
- si inserisce nel quadro di pubblicità previsto dall’art. 15 del d.lgs. 33/2013 per consulenti e collaboratori
Ne deriva che l’accesso non può essere escluso in via automatica.
Il principio di minimizzazione e l’accesso parziale
Il Garante valorizza i principi di:
- minimizzazione dei dati
- limitazione della finalità
La protezione dei dati può essere assicurata attraverso:
✔ accesso parziale
✔ oscuramento dei dati eccedenti
✔ eliminazione di informazioni non pertinenti
L’amministrazione deve dunque valutare soluzioni meno restrittive rispetto al diniego totale.
Il parametro sistemico dell’art. 15 d.lgs. 33/2013
Un passaggio centrale del provvedimento riguarda il richiamo al regime di pubblicità previsto per consulenti e collaboratori pubblici.
Tale disciplina costituisce:
- un parametro sistemico di proporzionalità
- un criterio per valutare il sacrificio della sfera privata del professionista
- un riferimento per comprendere quali informazioni siano fisiologicamente pubbliche
Cosa cambia in concreto per le Pubbliche Amministrazioni
Le amministrazioni, a fronte di una richiesta di accesso civico al curriculum di un professionista incaricato, devono:
- Effettuare una valutazione concreta del pregiudizio
- Coinvolgere, ove necessario, il controinteressato
- Motivare in modo puntuale il diniego
- Valutare l’accesso parziale con oscuramento
- Dimostrare la proporzionalità della decisione
Implicazioni operative per professionisti e consulenti
Per i professionisti incaricati dalla PA:
- Le informazioni strettamente professionali sono tendenzialmente ostensibili
- I dati eccedenti o non pertinenti possono essere oscurati
- È possibile intervenire nel procedimento come controinteressati
❓ Il curriculum di un consulente pubblico è sempre accessibile?
Non automaticamente, ma le informazioni professionali funzionali alla trasparenza sono in linea di principio ostensibili.
❓ L’amministrazione può negare l’accesso per tutelare la privacy?
Solo se dimostra un pregiudizio concreto e specifico ai diritti dell’interessato.
❓ È possibile concedere un accesso parziale?
Sì. L’oscuramento dei dati eccedenti rappresenta la soluzione preferibile in applicazione del principio di minimizzazione.
❓ La privacy prevale sempre sulla trasparenza?
No. Occorre un bilanciamento caso per caso tra i due interessi costituzionali.