Art. 2087 c.c. e tutela del lavoratore: la nuova pronuncia della Cassazione
Massima
È configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l’elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro, e quello soggettivo dell’intendimento persecutorio nei confronti della vittima, a prescindere dalla illegittimità intrinseca di ciascun comportamento, in quanto la connotazione intenzionale può rendere illecite anche condotte astrattamente legittime, in violazione dell’art. 2087 c.c..
È configurabile lo straining quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche in assenza di una pluralità sistematica di azioni vessatorie, ovvero quando il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori.
Il mobbing lavorativo: elementi costitutivi
La Corte ribadisce che il mobbing richiede la presenza congiunta di due elementi: un elemento oggettivo e un elemento soggettivo.
- Elemento oggettivo:
- Pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli, idonei a ledere la dignità e la salute del lavoratore.
- Elemento soggettivo:
- Intento persecutorio nei confronti della vittima, che colora in senso illecito anche condotte astrattamente legittime.
La responsabilità datoriale trova fondamento nell’art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema di tutela della salute e della personalità morale del prestatore di lavoro.
Lo straining: quando manca la sistematicità
Diversa è la figura dello straining, che si configura quando:
- vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati;
- manchi la pluralità sistematica delle azioni vessatorie;
- oppure le condotte siano numericamente limitate.
La Corte precisa inoltre che lo straining può ricorrere anche quando il datore di lavoro:
- consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente lavorativo stressogeno;
- tolleri condizioni organizzative produttive di danno alla salute.
Lo straining, dunque, si distingue dal mobbing per l’assenza di una vera e propria strategia persecutoria sistematica, pur restando fonte di responsabilità datoriale.
- Quando si configura il mobbing lavorativo?
Quando vi è una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli accompagnati da un intento persecutorio.
- È necessario che ogni comportamento sia illegittimo?
No, anche condotte astrattamente legittime possono diventare illecite se inserite in una strategia persecutoria.
- Che cos’è lo straining?
È una forma attenuata di vessazione lavorativa caratterizzata da comportamenti stressogeni anche non sistematici.
- Qual è la norma cardine di tutela?
L’art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.