Testimonianza del minore nei reati sessuali: criteri di valutazione e limiti probatori
Massima
In materia di reati sessuali, il giudice può fondare l’affermazione di responsabilità penale anche sulle sole dichiarazioni della persona offesa, purché sottoposte a rigoroso vaglio di attendibilità, senza necessità di riscontri esterni ai sensi dell’art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.; tale scrutinio deve essere particolarmente penetrante quando la persona offesa sia minorenne, al fine di escludere suggestioni o interferenze eteroindotte.
📌 Il principio affermato dalla Cassazione
Con la sentenza n. 6125 del 16 febbraio 2026, la Corte di Cassazione – Terza Sezione Penale – ribadisce un principio consolidato in tema di prova dichiarativa nei reati sessuali, precisando i criteri di valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, con particolare riferimento ai minori di età.
La Suprema Corte chiarisce che:
- la dichiarazione della persona offesa può essere, da sola, sufficiente a fondare il giudizio di colpevolezza;
- non si applicano automaticamente le regole di cui all’art. 192, commi 3 e 4, c.p.p. (previste per le dichiarazioni del correo o del chiamante in correità);
- è tuttavia necessario un controllo rigoroso, penetrante e particolarmente prudente sull’attendibilità soggettiva e oggettiva della deposizione.
⚖️ Persona offesa e art. 192 c.p.p.: serve il riscontro esterno?
La Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite (Cass., Sez. U, n. 41461/2012), secondo cui la persona offesa non è equiparabile al correo o al chiamante in correità.
Pertanto:
- non è obbligatorio il riscontro esterno;
- il giudice può fondare il proprio convincimento anche sulle sole dichiarazioni della vittima;
- resta imprescindibile un vaglio positivo di attendibilità.
Il controllo deve verificare:
- coerenza interna del racconto;
- costanza nel tempo;
- assenza di contraddizioni rilevanti;
- compatibilità con eventuali elementi oggettivi emergenti dagli atti.
Reati sessuali e minori: un vaglio ancora più rigoroso
Quando la persona offesa è un minore, il giudizio di attendibilità assume una delicatezza ulteriore.
La Cassazione evidenzia che:
- i minori possono essere dichiaranti attendibili se lasciati liberi di narrare;
- diventano altamente malleabili in presenza di suggestioni esterne;
- domande inducenti possono alterare la genuinità del racconto;
- reazioni emotive o meccanismi autoprotettivi possono incidere sulla narrazione.
Il principio secondo cui “i bambini piccoli non mentono consapevolmente” deve essere bilanciato con la consapevolezza della loro vulnerabilità alle interferenze eteroindotte (Cass. n. 37147/2007).
Attendibilità del minore: criteri operativi
Nel caso di reati sessuali in danno di minori, il giudice deve:
- valutare la spontaneità del racconto;
- verificare l’assenza di pressioni o suggestioni;
- analizzare il contesto relazionale;
- esaminare eventuali perizie psicologiche;
- considerare la compatibilità del narrato con dati oggettivi.
Il controllo deve essere “particolarmente rigoroso e penetrante”, specie quando i fatti incidano sugli aspetti più intimi della personalità adolescenziale o infantile.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono bastare per condannare?
Sì, purché ritenute attendibili all’esito di un rigoroso vaglio critico.
- Serve sempre un riscontro esterno ai sensi dell’art. 192 c.p.p.?
No, tale obbligo riguarda il correo o il chiamante in correità, non la persona offesa.
- Perché nei casi di minori il controllo è più rigoroso?
Perché i minori sono più vulnerabili a suggestioni esterne e domande inducenti.
- Le dichiarazioni dei bambini sono sempre attendibili?
Non automaticamente: occorre verificarne spontaneità, coerenza e assenza di interferenze.
- Le perizie psicologiche sono obbligatorie?
Non sempre, ma possono costituire un elemento utile di valutazione.