Collaudo e processo: quando la sopravvenienza salva la domanda
Massima
Il collaudo delle opere pubbliche costituisce eccezione processuale e non presupposto processuale in senso stretto; la sua carenza non è rilevabile d’ufficio e, qualora sopravvenga nel corso del processo prima della decisione, la domanda intempestivamente proposta diventa proponibile. L’art. 5 della legge n. 741/1981 ha rimosso una causa di improponibilità, consentendo all’appaltatore di agire nonostante la mancanza del collaudo quando siano decorsi i termini di legge.
La questione: il collaudo come condizione dell’azione
Nel caso di specie, l’appaltatore aveva agito per il pagamento delle somme dovute prima del completamento del collaudo. La stazione appaltante aveva eccepito l’improponibilità della domanda, sostenendo che il collaudo costituisse un presupposto processuale insanabile.
La Cassazione respinge tale impostazione.
Richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 2449/1969), la Corte precisa che:
- il collaudo condiziona l’esercizio dell’azione;
- tuttavia, la sua mancanza non comporta improponibilità rilevabile d’ufficio;
- si tratta di una eccezione processuale, rimessa alla parte interessata.
L’art. 5 della legge n. 741/1981: tutela contro l’inerzia della PA
Centrale nella motivazione è l’interpretazione dell’art. 5, comma 5, L. n. 741/1981.
Secondo la Cassazione (richiamando Cass. SS.UU. n. 29530/2008):
- la norma è stata introdotta per evitare che la stazione appaltante possa ritardare o omettere il collaudo;
- decorso il termine di sei mesi per l’esecuzione e due mesi per l’approvazione, la PA si considera inadempiente;
- l’appaltatore può agire per il pagamento anche in assenza del collaudo.
L’effetto della norma è quindi rimuovere una causa di improponibilità, non introdurne una nuova.
Sopravvenienza del collaudo nel corso del giudizio
Altro principio affermato:
👉 Se il collaudo interviene durante il processo, prima della decisione, la domanda originariamente intempestiva diventa proponibile.
La sopravvenienza sana il vizio iniziale, perché la mancanza del collaudo non incide sulla valida instaurazione del rapporto processuale.
Collegamento con il nuovo Codice dei contratti pubblici
La decisione si inserisce coerentemente nel quadro del Decreto Legislativo 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici).
L’art. 116 conferma la centralità della certezza dei tempi:
- il collaudo deve essere completato entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori;
- decorso tale termine, si consolida un meccanismo di certezza procedimentale.
L’indirizzo della Cassazione è quindi coerente con la tendenza del legislatore a evitare che l’inerzia amministrativa possa comprimere i diritti dell’operatore economico.
Impatto operativo per appaltatori e stazioni appaltanti
La pronuncia:
- rafforza la tutela dell’appaltatore contro ritardi strumentali;
- limita le eccezioni dilatorie fondate sulla mancanza del collaudo;
- chiarisce la distinzione tra improponibilità e mera intempestività;
- offre un criterio interpretativo utile anche in altri settori del diritto amministrativo e processuale.
- Il collaudo è un presupposto processuale?
No. Secondo la Cassazione è un’eccezione processuale, non rilevabile d’ufficio.
- La domanda proposta prima del collaudo è sempre improponibile?
No. Se il collaudo interviene nel corso del giudizio, la domanda diventa proponibile.
- La Pubblica Amministrazione può paralizzare l’azione ritardando il collaudo?
No. L’art. 5 della legge n. 741/1981 considera la PA inadempiente decorso il termine di legge.
- Il nuovo Codice dei contratti pubblici incide sulla disciplina?
Sì. Il d.lgs. 36/2023 rafforza la certezza dei tempi procedimentali in materia di collaudo.