Quando il “piccolo spaccio” non blocca il soggiorno
📌 Principio di diritto
In materia di rinnovo del permesso di soggiorno, la condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 non è automaticamente ostativa, ma impone una valutazione concreta della pericolosità sociale, da bilanciare con l’eventuale tutela dell’unità familiare.
Il caso
Con la sentenza n. 129 del 22 gennaio 2026, il TAR Emilia Romagna (Bologna) interviene nuovamente sul delicato rapporto tra rinnovo del permesso di soggiorno e condanne per reati in materia di stupefacenti, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990 (c.d. “piccolo spaccio”).
La decisione si inserisce nel solco tracciato dalla Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 88/2023 ha inciso profondamente sul regime delle cause ostative automatiche al rilascio o rinnovo del titolo di soggiorno.
Reati ex art. 73 DPR 309/90 e diniego del rinnovo
In linea generale, i reati previsti dall’art. 73 del D.P.R. 309/1990 sono ritenuti idonei a giustificare il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, in considerazione del grave disvalore sociale attribuito dal legislatore.
Tuttavia, tale valutazione non può essere meccanica.
Il Collegio ricorda che, qualora lo straniero abbia rapporti familiari significativi e comprovati in Italia, l’Amministrazione è tenuta a:
- effettuare un giudizio prognostico di pericolosità sociale;
- bilanciare tale valutazione con la tutela dell’unità familiare;
- considerare le garanzie offerte dall’art. 8 della CEDU.
Si tratta di una valutazione espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti della:
- manifesta irragionevolezza,
- illogicità,
- incongruenza,
- arbitrarietà.
Stop all’automatismo: la svolta della Corte Costituzionale (sent. 88/2023)
Con la sentenza n. 88/2023, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) nella parte in cui includeva automaticamente anche il reato di cui all’art. 73, comma 5, tra le cause ostative al rilascio o rinnovo del titolo di soggiorno.
Ne deriva un principio fondamentale:
👉 Il “piccolo spaccio” non è più automaticamente ostativo.
Ciò non significa, però, che la condanna sia irrilevante.
La valutazione concreta della pericolosità sociale
Il TAR ribadisce che, pur venuto meno l’automatismo preclusivo, l’Amministrazione conserva il potere-dovere di effettuare una valutazione concreta della pericolosità sociale, tenendo conto:
- della condotta complessivamente tenuta dallo straniero;
- del numero dei reati commessi;
- dell’arco temporale in cui sono stati perpetrati;
- della tipologia concreta delle condotte.
Il diniego, dunque, resta possibile, ma deve essere motivato in modo puntuale e individualizzato.
- Il reato di piccolo spaccio impedisce sempre il rinnovo del permesso di soggiorno?
No. Dopo la sentenza n. 88/2023 della Corte Costituzionale, non esiste più un automatismo ostativo.
- L’Amministrazione può comunque negare il rinnovo?
Sì. Può farlo previa valutazione concreta della pericolosità sociale dello straniero.
- I rapporti familiari in Italia rilevano?
Sì. Devono essere presi in considerazione e bilanciati con le esigenze di sicurezza pubblica, anche alla luce dell’art. 8 CEDU.
- Il giudice può annullare il diniego?
Sì, nei limiti del sindacato sulla discrezionalità amministrativa (illogicità, irragionevolezza, carenza di motivazione).