Giornalismo d’inchiesta e responsabilità: il bilanciamento tra reputazione e libertà di pensiero
Il principio affermato dalla Cassazione
Con l’ordinanza n. 616 del 12 gennaio 2026, la Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile interviene nuovamente sul delicato bilanciamento tra diritto alla reputazione e libertà di manifestazione del pensiero, soffermandosi sui confini del diritto di critica giornalistica, anche nella forma del giornalismo d’inchiesta.
Il principio centrale affermato è di particolare rilievo:
“L’opinione pubblica ha interesse non solo alla conoscenza del fatto oggetto di critica, ma anche alla sua interpretazione”
Il caso
Le Corti territoriali (Tribunale e Corte d’Appello di Napoli) avevano ritenuto diffamatorio un articolo pubblicato su un settimanale, reputando che l’impostazione allusiva e insinuatoria avesse accreditato l’immagine dell’imprenditore come soggetto colluso con ambienti camorristici.
Pur riconoscendo la veridicità delle circostanze riportate — tratte da atti di polizia e autorità pubbliche — la Corte d’Appello aveva ritenuto irrilevante tale verità ai fini dell’esimente.
I tre requisiti dell’esimente del diritto di critica
La Cassazione ribadisce che, ai fini dell’esclusione della responsabilità civile per diffamazione, devono ricorrere:
- Verità del fatto presupposto (anche solo putativa e ragionevolmente verificata);
- Interesse pubblico alla notizia;
- Continenza espressiva.
Il diritto di critica, diversamente dal diritto di cronaca, non si esaurisce nella mera narrazione oggettiva dei fatti, ma implica un giudizio soggettivo, una valutazione, un’interpretazione.
Giornalismo d’inchiesta e interpretazione dei fatti
Uno dei passaggi più innovativi dell’ordinanza riguarda il giornalismo d’inchiesta.
Secondo la Suprema Corte, si rimane nell’ambito del giornalismo investigativo quando:
- il giornalista opera una valutazione autonoma di fatti anche noti;
- collega circostanze vere in una prospettiva interpretativa;
- offre al lettore una chiave di lettura critica su fenomeni di rilievo pubblico.
Nel giornalismo d’inchiesta è ammessa una attenuazione del canone di verità, purché:
- il sospetto non sia meramente congetturale o calunniatorio;
- vi siano elementi obiettivi e rilevanti;
- il tema sia socialmente rilevante.
Interesse pubblico: non solo al fatto, ma alla sua interpretazione
Il cuore della decisione è nel chiarimento che l’interesse dell’opinione pubblica può riguardare:
- non solo il fatto storico,
- ma anche l’interpretazione critica di quel fatto.
Questo orientamento valorizza la funzione democratica dell’informazione, in un’ottica di bilanciamento tra:
- diritto all’onore e reputazione,
- libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.).
La Corte censura la decisione di merito per non aver verificato se l’articolo costituisse esercizio legittimo del diritto di critica nel contesto del giornalismo di inchiesta.
Continenza espressiva: i limiti da rispettare
La Cassazione ricorda che, ai fini della continenza:
- sono vietati toni allusivi e insinuanti,
- non sono consentiti accostamenti suggestionanti,
- è precluso l’uso di sottintesi ambigui o decettivi.
Il carattere diffamatorio deve essere valutato considerando l’articolo nel suo insieme, inclusi:
- titolazione,
- accostamento delle notizie,
- tono complessivo.
FAQ – finali:
- Il diritto di critica copre anche giudizi severi?
Sì, purché si fondino su fatti veri o ragionevolmente verificati e siano espressi con continenza.
- Nel giornalismo d’inchiesta è ammesso il sospetto?
Sì, ma deve essere fondato su elementi oggettivi e non può essere meramente congetturale o calunniatorio.
- L’interesse pubblico riguarda solo il fatto?
No. Può riguardare anche l’interpretazione critica del fatto, se rilevante sul piano sociale ed etico.
- Quando un articolo diventa diffamatorio?
Quando attribuisce fatti non veri o utilizza espressioni allusive, insinuanti o eccedenti rispetto alla funzione informativa.