Il Tribunale di Enna afferma l’illegittimità delle telecamere smart che riprendono aree comuni.
(Ord. del 17/01/2026)
Tribunale di Enna – Sezione Civile – Ordinanza (RG n. 1051/2024) del 17 gennaio 2026
In materia di videosorveglianza privata, la liceità del trattamento dei dati personali derivante da riprese video e audio è subordinata al rispetto dei principi di proporzionalità, necessità e non eccedenza. In particolare, l’angolo visuale delle telecamere deve essere limitato esclusivamente agli spazi di pertinenza del proprietario, evitando qualsiasi ripresa di aree comuni o di proprietà altrui.
Il Tribunale di Enna, con ordinanza del 17 gennaio 2026 (RG n. 1051/2024), ha affrontato proprio il tema dell’utilizzo di telecamere smart ad alta tecnologia in contesti residenziali condivisi, stabilendo l’illiceità di un sistema di videosorveglianza capace di monitorare spazi comuni e ingressi privati di terzi.
Il caso: telecamere smart installate senza consenso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un cittadino nei confronti del proprio vicino, che aveva installato un sistema di videosorveglianza domestico senza preavviso né consenso.
L’impianto era composto da due telecamere:
una collocata tra una finestra dell’abitazione del resistente e il portone di ingresso del ricorrente, con visuale estesa anche su un cortile interno comune;
una seconda posizionata sul retro dell’edificio, tra il portone di ingresso del resistente e i garage, situati accanto a quelli del ricorrente.
Secondo il ricorrente, il sistema risultava particolarmente invasivo perché costituito da telecamere meccanizzate e controllabili tramite smartphone, dotate di funzionalità avanzate come:
rilevamento e inseguimento automatico del movimento umano;
registrazione audio e video fino a 30 giorni;
sistema di parla-ascolta ambientale in tempo reale.
Il resistente, dal canto suo, ha giustificato l’installazione invocando esigenze di sicurezza personale e familiare, dichiarando di aver subito in precedenza un’aggressione.
Videosorveglianza e trattamento dei dati personali
Il Tribunale ha innanzitutto ricordato che l’immagine di una persona costituisce un dato personale, ai sensi del Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196/2003).
Ne deriva che:
la raccolta delle immagini;
la registrazione;
la conservazione;
e qualsiasi altra forma di utilizzo delle riprese
costituiscono a tutti gli effetti trattamento di dati personali e devono quindi rispettare le condizioni di liceità previste dalla normativa sulla protezione dei dati.
Telecamere smart e maggiore invasività della privacy
Nel caso esaminato, il giudice ha attribuito particolare rilevanza alla tecnologia dei dispositivi utilizzati.
Le telecamere installate dal resistente consentivano infatti di:
identificare le persone presenti nell’area di ripresa a 360 gradi;
seguire automaticamente i movimenti dei soggetti;
inviare notifiche immediate allo smartphone;
ascoltare e parlare a distanza tramite microfono e altoparlante integrati;
archiviare audio e video per periodi prolungati.
Secondo il Tribunale, tali funzionalità amplificavano notevolmente l’invasione della sfera privata del ricorrente e dei suoi familiari, risultando del tutto sproporzionate rispetto alle finalità dichiarate di tutela della sicurezza.
Ammissibile il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c.
Il giudice ha inoltre respinto l’eccezione del resistente relativa alla presunta mancanza di residualità del ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c.
Secondo il Tribunale:
il diritto fatto valere non riguarda la proprietà o il possesso;
ma la tutela dei diritti della personalità, in particolare il diritto alla riservatezza.
Di conseguenza, il ricorso d’urgenza previsto dall’art. 700 c.p.c. rappresenta uno strumento di tutela adeguato, soprattutto quando sono in gioco interessi primari della persona, tra cui la riservatezza del domicilio, garantita dagli articoli 2 e 14 della Costituzione.
La decisione del Tribunale di Enna
Alla luce delle considerazioni svolte, il Tribunale di Enna ha accolto integralmente il ricorso.
Il giudice ha quindi disposto:
la rimozione immediata delle telecamere installate;
l’obbligo per il resistente di sostenere tutte le spese di rimozione.
La decisione conferma un orientamento giurisprudenziale sempre più attento alla tutela della privacy nelle installazioni di videosorveglianza privata, soprattutto quando si tratta di telecamere smart ad alta tecnologia.
FAQ finali:
È legale installare telecamere di videosorveglianza nella propria abitazione?
Sì, l’installazione di telecamere private è consentita, ma solo se le riprese sono limitate alle aree di proprietà esclusiva e non coinvolgono spazi comuni o proprietà altrui.
Le telecamere possono riprendere cortili o scale condominiali?
No. Secondo la giurisprudenza e la normativa sulla privacy, le telecamere private non possono riprendere aree comuni, come cortili, pianerottoli, scale o garage condominiali.
Le telecamere smart con audio sono consentite?
Le telecamere dotate di microfono e registrazione audio possono risultare particolarmente invasive e devono rispettare rigorosamente i principi di necessità e proporzionalità previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali.
Serve il consenso dei vicini per installare telecamere?
Il consenso può essere necessario quando le telecamere riprendono spazi frequentati da terzi. In ogni caso, le riprese devono essere limitate alle aree di esclusiva pertinenza del proprietario.
Cosa fare se la telecamera del vicino invade la privacy?
È possibile chiedere la rimozione del sistema di videosorveglianza e, nei casi più urgenti, presentare un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. per ottenere un provvedimento immediato del giudice.