Obblighi degli enti pubblici, prevenzione del randagismo e prova della condotta omissiva: i principi della Cassazione
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 5088 del 6 marzo 2026
La responsabilità civile per i danni causati da cani randagi grava esclusivamente sull’ente al quale le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura, gestione e custodia degli animali randagi.
È onere del danneggiato dimostrare che la pubblica amministrazione contro cui è proposta la domanda di risarcimento del danno non abbia adempiuto agli obblighi imposti dalla legge per la prevenzione del randagismo e dei danni che tale fenomeno può arrecare alle persone.
Tale prova può essere fornita, ad esempio, dimostrando che il Comune competente non abbia destinato alcuna risorsa, oppure abbia destinato risorse insufficienti, al servizio di prevenzione del randagismo; che il relativo ufficio esistesse solo formalmente; oppure che il servizio venisse svolto in modo saltuario o inefficace, o addirittura non fosse svolto.
Queste circostanze possono essere dimostrate con ogni mezzo di prova, tra cui documenti, testimonianze, presunzioni, ispezioni, confessione e giuramento.
La prova che la pubblica amministrazione non abbia predisposto un servizio efficace di prevenzione del randagismo (e quindi la prova della condotta omissiva) non può invece essere desunta dal mero fatto che un cane randagio abbia causato un danno. È necessario dimostrare l’insufficiente organizzazione del servizio pubblico di prevenzione del randagismo.
Solo una volta fornita tale prova, il nesso causale tra la condotta omissiva e il danno può essere riconosciuto anche attraverso il criterio della concretizzazione del rischio.
Secondo questo criterio – che costituisce uno strumento di spiegazione causale e non di accertamento della colpa – il verificarsi del rischio che la norma violata mirava a prevenire può essere sufficiente a dimostrare che una condotta alternativa corretta avrebbe evitato il danno (Cass. n. 16788/2025; Cass. n. 18954/2017).
In primo luogo, perché l’obbligazione della pubblica amministrazione di prevenire il randagismo è un’obbligazione di mezzi e non di risultato. Pertanto, dal fatto noto che il risultato non sia stato raggiunto non può automaticamente dedursi che l’insuccesso sia dipeso da una colpa della pubblica amministrazione.
In secondo luogo, perché l’essenza della colpa consiste non solo nella prevedibilità dell’evento, ma anche nella sua prevenibilità.
Infatti, anche il più capillare ed efficiente servizio di cattura degli animali randagi non potrebbe impedire completamente che un animale randagio si trovi, in un determinato momento, sul territorio comunale (Cass. Sez. 3, 28 giugno 2018, n. 17060).
Una volta dimostrata dal danneggiato l’inerzia colposa della pubblica amministrazione, resta tuttavia necessario provare che tale omissione sia stata la causa materiale del danno.
In questa fase interviene la teoria della concretizzazione del rischio, secondo la quale il nesso di causalità può ritenersi dimostrato quando:
- a) esista una norma che imponga una determinata condotta al fine di prevenire uno specifico rischio;
- b) sia accertata la violazione dell’obbligo di condotta imposto dalla norma;
- c) si sia verificato proprio il rischio che la norma mirava a prevenire.
Quando ricorrono queste tre circostanze, è possibile ritenere che l’attore abbia validamente dimostrato il nesso causale tra l’omissione della pubblica amministrazione e il danno subito.
Responsabilità della pubblica amministrazione e prevenzione del randagismo
L’ordinanza della Corte di Cassazione si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la responsabilità per i danni causati da cani randagi non può essere automaticamente imputata alla pubblica amministrazione per il solo verificarsi dell’evento dannoso. Il sistema delineato dalla legge quadro n. 281 del 1991 e dalle normative regionali attribuisce agli enti territoriali specifici compiti di prevenzione, cattura e gestione degli animali randagi, ma tali obblighi hanno natura di obbligazioni di mezzi e non di risultato. Ciò significa che l’ente pubblico è tenuto a organizzare in modo adeguato il servizio di controllo del randagismo, predisponendo strutture, personale e risorse idonee a prevenire il fenomeno. Tuttavia, il danneggiato che agisce per il risarcimento del danno causato da un cane randagio deve dimostrare non solo l’esistenza del danno subito, ma anche l’inerzia o l’insufficiente organizzazione del servizio pubblico deputato alla prevenzione. Solo in presenza di tale prova potrà operare la teoria della concretizzazione del rischio, che consente di ritenere sussistente il nesso di causalità tra l’omissione dell’ente e l’evento dannoso quando il rischio verificatosi è proprio quello che la norma violata mirava a evitare.
Onere della prova e accertamento del nesso causale
Un ulteriore profilo di particolare rilievo riguarda l’onere della prova nel giudizio risarcitorio promosso per i danni causati da cani randagi. La giurisprudenza della Corte di Cassazione chiarisce che il danneggiato non può limitarsi a dimostrare l’esistenza del danno e la presenza dell’animale randagio, ma deve fornire elementi concreti idonei a provare la condotta omissiva della pubblica amministrazione. In particolare, occorre dimostrare che l’ente competente non abbia predisposto un servizio adeguato di prevenzione e controllo del randagismo, ad esempio per carenza di risorse, assenza di strutture organizzative o inefficienza nell’attività di cattura e gestione degli animali vaganti. Solo dopo aver accertato tale omissione diventa possibile verificare il nesso di causalità tra la mancata organizzazione del servizio e il danno subito. In questo contesto, la teoria della concretizzazione del rischio consente al giudice di ritenere provato il rapporto causale quando il danno rappresenta la realizzazione del rischio che la norma violata era destinata a prevenire, rafforzando così il collegamento tra l’inadempimento dell’ente pubblico e l’evento lesivo.
FAQ finali:
Chi è responsabile dei danni causati da un cane randagio?
La responsabilità per i danni causati da un cane randagio grava sull’ente pubblico al quale la normativa regionale, in attuazione della legge n. 281 del 1991, attribuisce il compito di prevenire il randagismo, catturare e custodire gli animali vaganti.
Il Comune è sempre responsabile dei danni provocati da cani randagi?
No. La responsabilità non è automatica. Il danneggiato deve dimostrare che l’ente pubblico non abbia adempiuto agli obblighi di prevenzione del randagismo o che il servizio di controllo e cattura degli animali randagi sia stato organizzato in modo insufficiente o inefficace.
Cosa deve provare chi chiede il risarcimento dei danni causati da un cane randagio?
Il danneggiato deve dimostrare non solo il danno subito, ma anche l’esistenza di una condotta omissiva della pubblica amministrazione, come la mancata organizzazione o l’inefficienza del servizio di prevenzione del randagismo.
Il semplice fatto che un cane randagio abbia causato un danno basta per ottenere il risarcimento?
No. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il solo verificarsi del danno non è sufficiente. È necessario dimostrare che l’ente competente non abbia predisposto un servizio adeguato di prevenzione e controllo del randagismo.
Come si dimostra la responsabilità della pubblica amministrazione?
La prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, tra cui documenti, testimonianze, presunzioni o altri elementi che dimostrino l’insufficiente organizzazione del servizio pubblico di prevenzione del randagismo.