Debiti fiscali della società estinta: quando rispondono i soci secondo la Cassazione
La massima
“In tema di responsabilità dei soci per il debito tributario della società estinta, ex art. 36 D.P.R. n. 602 del 1973, la prova della riscossione di somme può trarsi dalla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base; inoltre, in assenza di una deliberazione ufficiale di approvazione del bilancio relativa agli utili occulti, deve ritenersi che la loro distribuzione sia avvenuta nello stesso periodo d’imposta in cui sono stati conseguiti”.
L’estinzione della società e il fenomeno successorio
L’estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio. I debiti sociali non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto ricevuto in sede di liquidazione o illimitatamente secondo il regime dei debiti sociali applicabile durante la vita societaria.
Responsabilità dei soci per debiti fiscali (art. 36 DPR 602/1973)
La norma cardine in materia è l’art. 36, comma 3, del D.P.R. n. 602/1973, che stabilisce la responsabilità dei soci o associati che abbiano ricevuto:
- denaro o beni sociali negli ultimi due periodi di imposta precedenti alla liquidazione;
assegnazioni di beni da parte dei liquidatori durante la liquidazione.
In tali casi, i soci rispondono nei limiti del valore dei beni ricevuti, salvo le maggiori responsabilità previste dal codice civile.
Il valore dei beni o del denaro ricevuto si presume proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale, salvo prova contraria.
Società a ristretta base e presunzione di distribuzione degli utili
Un punto centrale della decisione riguarda la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa.
Secondo la Cassazione:
- la ristrettezza della compagine sociale costituisce un elemento idoneo a fondare la presunzione che gli utili non contabilizzati siano stati distribuiti ai soci;
- tale presunzione è ammissibile anche quando gli utili non risultano formalmente dal bilancio.
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che non esiste nel nostro ordinamento un divieto di “presunzioni di secondo grado”: un fatto noto accertato presuntivamente può costituire la base per un’ulteriore presunzione, purché sorretta da adeguata logicità.
Utili occulti e periodo di distribuzione
In presenza di utili occulti, la Corte precisa che:
- mancando una deliberazione formale di approvazione del bilancio,
- si deve presumere che gli utili siano stati distribuiti nello stesso periodo d’imposta in cui sono stati conseguiti.
Resta comunque salva la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria.
Ricavi occultati e responsabilità dei soci
La Suprema Corte ribadisce inoltre che, nelle società a ristretta base:
- l’esistenza di ricavi occultati consente di presumere la loro distribuzione ai soci;
- non sono necessarie specifiche evidenze contabili o rilevazioni documentali ai fini dell’accertamento della responsabilità prevista dall’art. 36 D.P.R. 602/1973.
Di conseguenza, la questione della limitazione della responsabilità ai soli importi percepiti in sede di liquidazione non assume carattere decisivo quando si tratta di utili extracontabili presunti distribuiti ai soci.
FAQ - finali:
- I soci rispondono dei debiti tributari dopo l’estinzione della società?
Sì. La cancellazione della società dal registro delle imprese non estingue i debiti sociali, che si trasferiscono ai soci secondo un meccanismo successorio.
- Qual è la norma che disciplina la responsabilità dei soci per debiti fiscali?
La disciplina è contenuta nell’art. 36 del D.P.R. n. 602/1973, che prevede la responsabilità dei soci che abbiano ricevuto beni o denaro dalla società.
- Cosa succede nelle società a ristretta base?
In tali società è ammessa la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci, anche in assenza di evidenze contabili.
- Gli utili occulti quando si considerano distribuiti?
Secondo la Cassazione, si presumono distribuiti nello stesso periodo d’imposta in cui sono stati conseguiti, salvo prova contraria.