Azione di paternità e giudicato esterno: l’incostituzionalità dell’art. 274 c.c. non riapre il processo
Massima
La declaratoria di incostituzionalità dell’art. 274 c.c. (C. Cost. n. 50/2006) non incide sui rapporti ormai esauriti per effetto del giudicato formatosi su una decisione di inammissibilità dell’azione di dichiarazione giudiziale di paternità. In presenza di un giudicato sostanziale che ha dichiarato l’inammissibilità della domanda per decadenza, non è consentita la riproposizione della domanda, né può trovare applicazione retroattiva la legge 218/1995 sul diritto internazionale privato né la disciplina più favorevole introdotta dal d.lgs. 154/2013.
La vicenda: la prima azione di paternità e la pronuncia di inammissibilità
Un cittadino francese aveva promosso nel 1989 azione ex art. 274 c.c., chiedendo di essere dichiarato figlio naturale del convenuto, con cui la madre aveva intrattenuto una relazione stabile all’epoca del concepimento. Il giudizio si era concluso con una pronuncia di inammissibilità per decadenza in base alla legge francese, che prevedeva un termine di due anni dal raggiungimento della maggiore età del figlio. Tale decisione era stata confermata dalla Cassazione con la sentenza n. 2788/1995, divenuta definitiva.
Il nuovo giudizio dopo la declaratoria di incostituzionalità
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 50/2006 che aveva dichiarato incostituzionale l’art. 274 c.c., l’attore aveva riproposto nel 2019 un nuovo giudizio, conclusosi in primo grado con un accoglimento della domanda. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva riformato la sentenza, ritenendo sussistente un giudicato esterno che precludeva la riapertura del caso.
La decisione della Cassazione: il giudicato prevale sull’incostituzionalità
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione d’appello, chiarendo che la declaratoria di incostituzionalità non ha effetto sui rapporti ormai esauriti, ossia su quelli coperti da giudicato sostanziale. La Suprema Corte ha quindi ritenuto che la sentenza n. 2788/1995 costituisse un giudicato di merito, avente efficacia sostanziale e definitiva, tale da impedire ogni nuova azione sullo stesso rapporto di filiazione.
Conclusioni
La Cassazione ribadisce un principio fondamentale: anche di fronte a una declaratoria di incostituzionalità, il giudicato esterno mantiene la sua efficacia preclusiva. I rapporti giuridici definitivamente esauriti non possono essere riaperti, neppure in virtù di successive norme più favorevoli.
- Cosa si intende per giudicato esterno?
È la preclusione derivante da una sentenza definitiva pronunciata in un altro processo, che impedisce la riproposizione della medesima questione tra le stesse parti.
- L’incostituzionalità di una norma consente di riaprire un giudizio già definito?
No. La declaratoria di incostituzionalità non incide sui rapporti giuridici ormai esauriti, cioè su quelli già coperti da giudicato.
- Quando si applica la legge italiana nelle azioni di paternità con elementi di internazionalità?
Solo se la fattispecie non è già regolata da un giudicato e se la legge straniera non trova più applicazione in base ai criteri della legge 218/1995.
- È possibile riproporre un’azione di paternità dopo una sentenza di inammissibilità passata in giudicato?
No. La Cassazione ribadisce che tale giudicato produce effetti sostanziali e impedisce ogni nuova azione, anche alla luce di successive modifiche normative.