Intercettazioni e gravità indiziaria: il Riesame convince, la Cassazione chiude al PM
Massima
In sede di ricorso per Cassazione contro l’ordinanza del Tribunale del Riesame che annulla una misura cautelare per carenza di gravità indiziaria, sono inammissibili le censure del Pubblico Ministero che mirano a una rivalutazione degli elementi di fatto, ove non ricorra un vizio di manifesta illogicità o irragionevolezza. La valutazione degli elementi indiziari ai fini della misura cautelare è riservata al giudice di merito
Vicenda processuale
Con sentenza n. 1383/2025 la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Catanzaro, che aveva annullato l’ordinanza del GIP applicativa della misura degli arresti domiciliari nei confronti dell’indagato, in relazione ai reati di cui agli artt. 416 e 319 c.p.
In particolare, l’indagato era accusato:
– al CAPO 1, di aver partecipato, in qualità di promotore e organizzatore, a un’associazione finalizzata alla commissione di reati di corruzione, truffa e falso;
– al CAPO 38, di aver posto in essere atti contrari ai doveri d’ufficio in cambio dell’ingresso della figlia in una scuola di specializzazione (Farmacologia e Tossicologia dell’U.M.G.) a seguito di selezione pubblica (a.a. 2021/2022).
Il GIP del Tribunale di Catanzaro disponeva l’applicazione della misura degli arresti domiciliari ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza. Avverso tale ordinanza proponeva riesame il difensore dell’indagato, deducendo la carenza di gravità indiziaria per entrambi i capi di imputazione. Il Tribunale del Riesame, con ordinanza, annullava la misura cautelare, escludendo la sussistenza di gravi indizi in relazione sia al capo associativo che a quello corruttivo.
Le censure del Pubblico Ministero
Con riferimento al reato di corruzione, il PM contestava la valutazione del Riesame, sostenendo che:
– l’esclusione del reato contrasterebbe con le ordinanze cautelari emesse nei confronti dei coindagati, nelle quali non era stata posta in discussione la sussistenza dell’atto contrario e del sinallagma corruttivo;
– il Riesame avrebbe sottovalutato le prove dell’ingerenza dell’indagato sull’attività degli ispettori dell’ASP, desumibile da alcune intercettazioni del 17 febbraio 2023;
– il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l’ingresso della figlia nella scuola di specializzazione non fosse il frutto della corruzione, valorizzando il fatto che la candidata “aveva già ottenuto un punteggio sufficiente”, senza considerare che quel punteggio era riferito alla sola prova scritta e che il punteggio finale dipendeva anche da valutazioni ulteriori e discrezionali;
– il Riesame avrebbe ignorato una conversazione intercettata tra altri due coindagati, nella quale si affermava che “serviva la figlia dell’indagato per il ruolo da quest’ultimo ricoperto all’ASP”, elemento che, secondo il PM, avrebbe dimostrato il nesso causale tra il ruolo dell’indagato e l’utilità ricevuta.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, soffermandosi sui limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari e di gravità indiziaria.
La decisione della Corte di Cassazione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’indagato, ma si concentra sulla legittimità e sulla coerenza logica della motivazione del Tribunale del Riesame.
Il principio cardine ribadito è che la Cassazione non è “terzo grado di giudizio di merito” né “giudice dei fatti”, ma giudice di legittimità. Ne consegue che:
- non può rivalutare direttamente gli elementi di fatto;
- non può sostituire la propria interpretazione delle intercettazioni a quella del giudice di merito;
- non può rileggerne il contenuto al fine di giungere a una diversa ricostruzione del nesso causale o della gravità indiziaria.
Al giudice del Riesame, in quanto giudice di merito cautelare, spetta in via esclusiva la valutazione e l’interpretazione degli elementi probatori (intercettazioni, documenti, dichiarazioni) al fine di stabilire la sussistenza o meno della gravità indiziaria richiesta per l’applicazione o il mantenimento di una misura cautelare personale.
- Cosa ha stabilito la Cassazione sulla gravità indiziaria in questo caso?
La Corte ha confermato l’inammissibilità del ricorso del PM, ribadendo che la valutazione della gravità indiziaria è competenza esclusiva del giudice di merito e non può essere rivalutata in sede di legittimità.
- Perché il Riesame ha escluso l’atto contrario e il sinallagma corruttivo?
Il Riesame ha ritenuto che non emergessero elementi concreti di corrispettività né un’effettiva ingerenza dell’indagato, escludendo in modo logico il nesso causale tra utilità e condotta.
- La Cassazione può interpretare nuovamente le intercettazioni?
No. L’interpretazione delle intercettazioni è una questione di fatto riservata al giudice di merito. La Cassazione interviene solo in presenza di una motivazione manifestamente illogica o irragionevole.
- Perché è stato escluso anche il reato associativo?
Perché, secondo il Riesame, mancavano i reati fine (corruzione e falsi ispettivi) e l’indagato risultava estraneo a un sistema associativo stabile e organizzato.
- Le esigenze cautelari sono state esaminate?
No. Sono state considerate assorbite dall’assenza di gravità indiziaria, che rende superflua ogni ulteriore valutazione sulle esigenze cautelari.