Riconoscimento del rischio professionale nei miliatri: l’Amministrazione deve provare la diversa origine della patologia
Principio di diritto
Il principio di diritto enunciato dall’Adunanza Plenaria n. 12/2025 riveste un ruolo centrale nel sistema di tutela dei militari esposti a uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti.
La Plenaria chiarisce che, nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio per patologie tumorali, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”.
La ragione è che il legislatore ha individuato alcune condizioni ambientali e operative come intrinsecamente rischiose, riconoscendo un “rischio professionale specifico” tipico del personale impegnato in:
- missioni all’estero,
- attività svolte nei poligoni di tiro,
- permanenza nei siti di stoccaggio del munizionamento.
L’esposizione in tali contesti genera una presunzione legale di correlazione tra servizio e malattia.
Il militare non deve quindi dimostrare il nesso causale, ma soltanto:
- di essere stato impiegato nelle condizioni operative tipizzate dalla norma,
- la successiva insorgenza della patologia tumorale,
- la correlazione temporale con l’attività svolta.
Ne deriva il ribaltamento dell’onere della prova: è l’Amministrazione che deve dimostrare una specifica genesi extra-lavorativa della patologia.
Questa impostazione, coerente con l’art. 2087 c.c. e con i principi di tutela del lavoratore, si fonda sulle risultanze epidemiologiche e sulle indagini istituzionali che hanno evidenziato un significativo incremento di patologie tumorali nei militari esposti a uranio impoverito.
Il quesito sottoposto all’Adunanza Plenaria
La Plenaria è stata chiamata a stabilire quale disciplina si applichi all’accertamento della causa di servizio per i militari che hanno sviluppato tumori dopo missioni all’estero, attività nei poligoni di tiro o esposizione a uranio impoverito. Il quesito riguardava la necessità o meno di un accertamento rigoroso del nesso causale oppure l’esistenza di una presunzione iuris tantum di correlazione con il servizio.
Rischio professionale e contesto normativo
L’art. 603 del d.lgs. 66/2010 individua precise condizioni ambientali o operative che espongono il personale a rischi significativi: missioni internazionali, poligoni di tiro, siti di stoccaggio munizioni. L’elemento chiave è il riferimento alla occasionalità dell’esposizione e alla correlazione temporale con la successiva diagnosi tumorale.
Il legislatore ha attribuito rilievo alle osservazioni epidemiologiche relative ai reduci NATO e ha riconosciuto come statisticamente correlata l’esposizione a nanoparticelle derivanti da munizioni all’uranio impoverito.
La presunzione di rischio professionale specifico
La legge introduce una presunzione favorevole al militare: chi ha prestato servizio nelle condizioni tipizzate è sollevato dall’onere di dimostrare il nesso causale medico-legale. Il rischio della “causa ignota” è trasferito all’Amministrazione, che deve dimostrare una causa esclusivamente extra-lavorativa.
Riparto degli oneri probatori
Il militare deve provare:
- di aver prestato servizio nelle condizioni previste dalla legge;
- che la patologia insorta è di natura tumorale;
- la correlazione temporale con il servizio.
L’Amministrazione deve invece dimostrare l’origine extra-lavorativa della malattia al fine di vincere la presunzione.
Conclusioni della Adunanza Plenaria
Il Consiglio di Stato afferma che per le patologie tumorali dei militari esposti a uranio impoverito o nanoparticelle non è necessario provare il nesso eziologico: il rischio professionale è considerato insito nelle condizioni operative. Spetta dunque all’Amministrazione fornire la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia.
La Plenaria conferma tali principi anche nelle coeve decisioni nn. 13, 14 e 15 del 2025.
FAQ:
- Cosa ha stabilito l’Adunanza Plenaria sul rischio professionale dei militari?
Ha chiarito che non è necessario provare il nesso eziologico: il rischio professionale è presunto dalla legge.
- Chi deve provare l’origine della patologia tumorale?
L’Amministrazione deve dimostrare una genesi extra-lavorativa della patologia.
- Quali condizioni rientrano nel rischio professionale specifico?
Missioni all’estero, attività nei poligoni di tiro e siti di stoccaggio munizioni.
- Il militare deve comunque provare qualcosa?
Sì: servizio nelle condizioni tipizzate e natura tumorale della patologia.
- Serve un nesso causale certo?
No: è sufficiente la correlazione temporale con il servizio svolto.