CTP e gratuito patrocinio: la Consulta corregge il sistema di liquidazione dei compensi
Massima
È costituzionalmente illegittimo l’art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico spese di giustizia) nella parte in cui non esclude l’applicazione della riduzione della metà dei compensi spettanti al consulente tecnico di parte anche quando le previsioni tariffarie non siano state adeguate ai sensi dell’art. 54 del medesimo decreto.
La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Torino
Il Tribunale di Torino ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell’art. 130 t.u. spese di giustizia, nella parte in cui prevede la riduzione del 50% dei compensi spettanti al consulente tecnico di parte (CTP) in caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato.
Il giudice rimettente ha sottolineato come i compensi siano calcolati su tariffe risalenti al d.m. 30 maggio 2002, mai aggiornate nonostante l’obbligo triennale di adeguamento previsto dall’art. 54 t.u. spese di giustizia. La riduzione si inserisce quindi su importi già irragionevolmente bassi, generando un evidente difetto di proporzionalità.
La disparità di trattamento e la violazione dei principi costituzionali
La riduzione dei compensi in un contesto di tariffe non aggiornate integra, secondo il giudice rimettente, una duplice violazione:
• Violazione dell’art. 3 Cost. – Disparità di trattamento
Il consulente tecnico di parte subisce la decurtazione, mentre l’ausiliario del magistrato non è soggetto ad alcuna riduzione, nonostante l’analogia delle funzioni svolte nei procedimenti. La norma, pertanto, determina una ingiustificata differenza di trattamento tra professionisti operanti nel medesimo contesto tecnico-processuale.
• Violazione dell’art. 24 Cost. – Lesione del diritto di difesa
La riduzione dei compensi incide sulla possibilità delle parti non abbienti di avvalersi di consulenti tecnici qualificati. A differenza dell’ausiliario del magistrato, il CTP non ha obblighi professionali di accettare l’incarico, potendo quindi rifiutare compensi non adeguati. Tale squilibrio compromette l’effettività del diritto di difesa nel patrocinio a spese dello Stato.
La posizione della Corte: necessità dell’adeguamento tariffario ex art. 54
Richiamando la precedente sentenza n. 166/2022, la Corte ha ribadito che l’adeguamento triennale è essenziale per garantire compensi proporzionati e che la mancata applicazione del meccanismo altera irragionevolmente il rapporto tra prestazione e remunerazione, comprimendo il diritto di difesa.
La decisione: declaratoria di incostituzionalità dell’art. 130 t.u. spese di giustizia
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 130 nella parte in cui non esclude la riduzione dei compensi quando le tariffe non siano state adeguate ai sensi dell’art. 54, evidenziando la violazione dei principi di ragionevolezza, uguaglianza e tutela del diritto di difesa.
FAQ:
- Cosa stabilisce la sentenza n. 179/2025?
La Corte ha dichiarato illegittima la riduzione automatica del 50% dei compensi dei consulenti tecnici di parte quando le tariffe non siano state adeguate ex art. 54 t.u. spese di giustizia.
- Perché la riduzione dei compensi è incostituzionale?
Perché si applica su tariffe obsolete e non aggiornate dal 2002, generando una compensazione irragionevolmente bassa.
- Quali principi costituzionali sono coinvolti?
I principi di uguaglianza (art. 3 Cost.) e il diritto di difesa (art. 24 Cost.).
- La decisione riguarda il CTU?
No, riguarda esclusivamente i consulenti tecnici di parte. I CTU non subiscono alcuna riduzione.
- Quali effetti sul patrocinio a spese dello Stato?
La decisione tutela l’accesso dei non abbienti a consulenti tecnici adeguatamente retribuiti, rafforzando il diritto di difesa.