Abuso della forma societaria e sanzioni: la Cassazione colpisce l’amministratore di fatto
Massima:
«La qualifica di amministratore di fatto richiede la prova dello svolgimento effettivo e continuativo di attività gestoria, accertabile anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti. L’art. 7 del D.L. n. 269/2003, che prevede la responsabilità esclusiva della persona giuridica per le sanzioni tributarie, non trova applicazione quando la società sia costituita o utilizzata come mero schermo per consentire alla persona fisica di beneficiare direttamente delle violazioni fiscali commesse».
Il caso: accertamento fiscale e responsabilità dell’amministratore di fatto
La controversia origina da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate di Napoli nei confronti di Tizio, ritenuto amministratore di fatto della Beta s.r.l., società poi posta in liquidazione. Le violazioni contestate riguardavano l’indebito utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e l’omesso versamento IVA per il periodo d’imposta 2014.
L’amministratore di fatto: criteri di accertamento
La Corte chiarisce che la qualifica di amministratore di fatto è questione di fatto, rimessa al giudice del merito, accertabile anche tramite:
- presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti;
- elementi sintomatici dell’esercizio continuativo di attività gestoria.
Non è necessario:
- un atto formale di nomina;
- una partecipazione costante alle attività aziendali.
È sufficiente che emerga un ruolo effettivo di direzione, coordinamento o impulso gestionale.
Il relativo accertamento è insindacabile in Cassazione, salvo:
- motivazione illogica,
- argomentazioni apparenti,
- violazione dei criteri probatori.
Responsabilità per le sanzioni tributarie: quando l’art. 7 D.L. 269/2003 non si applica
Il passaggio centrale dell’ordinanza riguarda la responsabilità sanzionatoria.
La Corte ribadisce che il principio della responsabilità esclusiva della persona giuridica (art. 7 D.L. 269/2003) opera solo se:
- la società è realmente operativa,
- la struttura societaria è utilizzata in modo fisiologico.
La norma non si applica quando:
- la società funge da mera interposta,
- la persona fisica utilizza la società come schermo artificioso,
- la struttura societaria è strumentale all’elusione fiscale,
- il soggetto fisico trae un beneficio diretto dalle violazioni.
In tali casi la responsabilità ricade sull’autore effettivo della condotta.
Questa lettura è oggi rafforzata dal d.lgs. 87/2024, che ha introdotto nell’art. 2 del d.lgs. 472/1997 il nuovo comma 2-bis, prevedendo espressamente la sanzionabilità della persona fisica quando la società sia solo uno schermo fittizio.
Considerazioni finali
La pronuncia conferma un orientamento consolidato della Cassazione volto a:
- valorizzare la sostanza economica rispetto alla forma giuridica;
- contrastare l’uso distorto delle strutture societarie;
- evitare che l’art. 7 D.L. 269/2003 diventi un paravento di impunità.
La responsabilità esclusiva della società opera solo quando essa agisce come soggetto autonomo; viene meno quando la società è utilizzata come strumento di comodo per violazioni fiscali.
FAQ:
1. Quando si configura la qualifica di amministratore di fatto?
Quando una persona esercita, in modo continuativo, attività gestoria o direttiva, anche senza formale investitura, provabile tramite presunzioni gravi e concordanti.
2. L’art. 7 D.L. 269/2003 esclude sempre la responsabilità personale?
No. La norma non opera quando la società è utilizzata come mero schermo per realizzare violazioni fiscali da cui la persona fisica trae beneficio.
3. L’amministratore di fatto può essere sanzionato direttamente?
Sì, quando è l’autore effettivo delle violazioni e la società è solo un veicolo fittizio o interposto.
4. Qual è il ruolo del D.Lgs. 87/2024?
Ha introdotto il nuovo comma 2-bis nell’art. 2 del D.Lgs. 472/1997, rendendo esplicita la responsabilità personale quando la società è strumentale all’elusione.