Ricorsi inammissibili nel giudizio di rinvio: cosa dice la Cassazione su attenuanti e recidiva
Le massime
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando fondato sulla gravità dei fatti e sulla negativa biografia criminale dell’imputato, senza necessità di ulteriori argomentazioni in assenza di specifiche allegazioni difensive.
- È inammissibile il ricorso che, nel giudizio di rinvio, intenda rimettere in discussione il quantum dell’aumento di pena per recidiva già dichiarato estraneo o inammissibile dalla sentenza rescindente.
L’iter processuale
Il procedimento trae origine dalla sentenza di primo grado del Tribunale di Reggio Calabria del 12 gennaio 2018. A seguito di un primo annullamento con rinvio, la Corte d’Appello aveva assolto gli imputati dal reato associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, rideterminando le pene per i reati residui in materia di stupefacenti.
Un secondo annullamento con rinvio, disposto dalla Cassazione (Sez. III, n. 25877/2024), ha imposto una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio, limitatamente ai profili motivazionali.
I motivi di ricorso e la decisione della Cassazione
🔸Primo imputato
La Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi, chiarendo che:
- non vi è violazione dei limiti del giudizio di rinvio né reformatio in peius, trattandosi di mera imprecisione formale del dispositivo;
- il diniego delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è congruamente motivato;
- la quantificazione dell’aumento per recidiva era questione già preclusa dal giudicato interno formatosi nel precedente giudizio rescindente.
🔸 Secondo imputato
Il motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile, poiché il ricorrente si è limitato a contestare la motivazione senza indicare specifici elementi positivi trascurati dal giudice di merito.
Principi di diritto ribaditi
Limiti del giudizio di rinvio: il giudice del rinvio deve attenersi al mandato rescindente; errori meramente formali non integrano violazione sostanziale.
Discrezionalità sanzionatoria: il diniego delle attenuanti generiche non richiede una motivazione analitica in assenza di specifiche allegazioni difensive.
Giudicato interno e preclusioni: le questioni già dichiarate inammissibili non possono essere riproposte nei successivi giudizi di rinvio.
- Quando è legittimo il diniego delle attenuanti generiche?
Quando è fondato su elementi oggettivi e soggettivi di particolare gravità e il ricorrente non allega specifiche circostanze favorevoli trascurate.
- Nel giudizio di rinvio si può rimettere in discussione la recidiva?
No, se la questione è stata già dichiarata inammissibile dalla sentenza rescindente, salvo che l’annullamento riguardi statuizioni fondamentali.
- Il giudice del rinvio può aumentare la pena?
No, salvo i limiti imposti dalla sentenza rescindente e nel rispetto del divieto di reformatio in peius.